Approvazione del testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio
Testo in vigore al
Art. 25 Art. 25 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
1. Chiunque abbia dato titoli di qualsiasi specie in anticipazione, o a riporto bancario che abbia sostanziale carattere di anticipazione, e' soggetto all'imposta straordinaria per il valore dei titoli stessi, determinato a mente degli articoli 18 e 19 del presente Testo unico e ha diritto di ottenere in deduzione l'ammontare del debito verso l'istituto od il privato sovventore dell'anticipazione. Quando le operazioni di cui sopra abbiano avuto luogo dopo il 1 gennaio 1946, la deduzione e' subordinata alla dimostrazione dell'impiego dell'importo del debito.
2. Chiunque abbia dato titoli di qualsiasi specie a riporto di borsa o di speculazione, e' soggetto all'imposta straordinaria pel valore del titoli stessi risultante dal prezzo di compenso del mese di marzo 1947 o determinato per lo stesso mese ai sensi dell'articolo 19 e ha diritto di ottenere in deduzione l'ammontare del debito verso l'istituto o verso il prenditore dei titoli a riporto.
3. Quando il riporto di borsa o di speculazione abbia avuto luogo dopo il 1 gennaio 1946, la deduzione e' subordinata alla dimostrazione dell'impiego dell'importo del debito.
4. Il prenditore dei titoli a riporto e' soggetto all'imposta straordinaria per la somma che, alla data del 28 marzo 1947, aveva impiegata in operazioni di riporto.
Art. 26 Art. 26 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
1. Si presume che facciano parte del patrimonio del contribuente le seguenti quote percentuali in conto, rispettivamente, del valore del mobilio, dell'arredamento e dei gioielli, del danaro, dei depositi e dei titoli di credito al portatore:
Fino a Fino a Fino Oltre
5 milioni 10 milioni 50 milioni 50 milioni
Mobilio, arredamento
e gioielli......... 3% 5% 7% 10%
Denaro, depositi e
titoli di credito
al portatore....... 2% 4% 6% 10%
Dette quote si computano con riferimento al patrimonio netto, risultante dalla differenza tra il valore lordo delle attivita', escluse quelle costituite dai cespiti sopra indicati e l'ammontare delle passivita' deducibili.
I titoli nominativi dello Stato, dichiarati dal contribuente, sono computati nella quota presuntiva fino alla concorrenza del 50 per cento della medesima.
Le quote stabilite nel primo comma rappresentano l'ammontare minimo dei cespiti soggetti all'imposta, al quale si elevano i valori eventualmente dichiarati per una cifra inferiore, fermo l'obbligo, da parte del contribuente, di dichiarare il maggior valore di ognuno dei cespiti indicati effettivamente posseduto, e ferma la facolta', da parte della finanza, di procedere all'accertamento di maggiori valori in base a dati e circostanze di fatto.
La quota presunta in conto mobilio, arredamento e gioielli e' ridotta alla meta' nei riguardi del cittadino e dello straniero residenti all'estero, che abbiano beni nello Stato. La quota non si aggiunge se non risulti che detti contribuenti possiedano mobilio nello Stato.
Art. 27 Art. 27 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
1. Il denaro ed i titoli di credito al portatore, entrati nel patrimonio del contribuente dopo il 1 gennaio 1944, in dipendenza di alienazione di beni, di successione ereditaria e di donazione, si presumono ancora posseduti alla data del 28 marzo 1947, salvo al contribuente di dimostrarne il consumo o l'impiego in cespiti dichiarati o comunque accertati ai fini della imposta straordinaria, o esenti dall'imposta stessa.
Art. 28 Art. 28 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
1. Quando il tenore di vita del contribuente, posto in relazione con i suoi redditi conosciuti, o altri elementi indiziari lascino fondatamente ritenere che il patrimonio accertato a suo carico in via analitica sia inferiore a quello effettivamente posseduto, puo' procedersi ad accertamento presuntivo.
Art. 29 Art. 29 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
1. Il contribuente, che dimostri di aver sottoscritto al prestito della ricostruzione 3,50 per cento e di essere ancora in possesso dei relativi titoli alla data del 28 marzo 1947 e dopo la scadenza, del termine stabilito per la loro conversione, ha il diritto di ottenere che l'importo dei titoli stessi sia, al prezzo di emissione, portato in detrazione dal danaro, depositi e titoli di credito al portatore accertati nel suo patrimonio a mente degli articoli 26 e 27, nei limiti della quota presuntiva.
2. Se il prestito e' stato sottoscritto contraendo un debito, questo non e' ammesso in detrazione dal patrimonio lordo.
Ai fini della disposizione contenuta nel primo comma, il contribuente deve presentare l'elenco dei titoli, con l'indicazione del taglio e del numero.
4. I titoli del prestito della ricostruzione sottoscritti dalla moglie o dai discendenti potranno essere computati a favore del marito o degli ascendenti nei casi di coacervo obbligatorio, di cui all'art.
3.
Art. 30 Art. 30 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
1. Sono soggetti all'imposta i contribuenti il cui patrimonio imponibile, al lordo della detrazione stabilita nel comma seguente, raggiunga il valore di lire 3.000.000.
2. Dal patrimonio imponibile si detrae la somma di lire 2.000.000.
3. Dal cumulo dei patrimoni tassabili dei genitori, al netto ciascuno della detrazione fissa di 2.000.000, e' ammessa un'ulteriore detrazione pari a un ventesimo, con un massimo di lire 300.000 per ogni figlio. Questa detrazione si distribuisce proporzionalmente tra i due patrimoni. La detrazione stessa non si applica quando il cumulo, al netto di essa, superi i 10.000.000 di lire.
4. L'ammontare della detrazione e' calcolato nel patrimonio di ciascun figlio ai fini dell'imposta straordinaria.
Art. 31 Art. 31 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, ed art. 16, primo e secondo comma, della legge 10 novembre 1949, n. 805
1. L'ammontare dell'imposta da corrispondersi e' determinato in base alle seguenti aliquote, riferite al patrimonio al lordo delle detrazioni indicate nell'articolo precedente ed applicate sul patrimonio al netto delle detrazioni suddette:
1) per i patrimoni di:
3.000.000 di lire... 6 - %
5.000.000 " ........ 7,23 %
10.000.000 " ........ 8,53 %
50.000.000 " ........ 13,57 %
100.000.000 " ........ 17,50 %
200.000.000 " ........ 23,29 %
500.000.000 " ........ 35,46 %
1.000.000.000 " ........ 50 - %
1.500.000.000 " ed oltre 61,61 %
Per i patrimoni intermedi la misura dell'aliquota e' determinata in base alla formula seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
I patrimoni imponibili vengono arrotondati nel seguente modo:
Lire Lire Per unita'
- - di lire
tra 3.000.000 e 5.000.000............ 50.000
" 5.000.001 e 10.000.000............100.000
" 10.000.001 e 50.000.000............200.000
" 50.000.001 e 100.000.000...........500.000
" 100.000.001 e 200.000.000........1.000.000
" 200.000.001 e 500.000.000........2.000.000
" 500.000.001 e 1.000.000.000......5.000.000
" 1.000.000.001 ed oltre ...........10.000.000
Con decreto del Ministro per le finanze sara' pubblicata una tabella indicante le aliquote e la misura d'imposta corrispondente alle varie cifre di patrimoni imponibili.
L'imposta a carico degli enti e delle societa' costituite all'estero si applica con aliquote corrispondenti ad un terzo di quelle sopra indicate, con il massimo del 15 per cento, salvo conguaglio con l'imposta straordinaria proporzionale eventualmente gia' liquidate a norma dell'art. 70, ultimo comma, del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Capo VI. Dichiarazioni
Art. 32 Art. 32 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
1. Tutti coloro che, a norma del presente Testo unico, sono tenuti al pagamento dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio devono presentare, entro il 31 ottobre 1947, la relativa, dichiarazione all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione trovasi il comune nel quale il contribuente ha il suo domicilio fiscale. Sono anche tenuti a presentare la dichiarazione, entro il 31 dicembre 1947, coloro che, pur non essendo soggetti all'imposta, straordinaria, abbiano un patrimonio che, al lordo delle passivita', secondo la consistenza al 28 marzo 1947, raggiunga l'importo di L. 1.500.000.
2. I termini suddetti sono prorogati di tre mesi per i contribuenti residenti fuori dello Stato, considerandosi valida la presentazione fatta presso gli uffici diplomatici e consolari all'estero.
3. I prigionieri di guerra e gli internati civili e militari all'estero possono ottenere di essere riammessi in termine, quando dimostrino di non aver tempestivamente adempiuto all'obbligo della dichiarazione per effetto della prigionia o dell'internamento.
Art. 33 Art. 33 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 e art. 16, ultimo comma, della legge 10 novembre 1949, n. 805
1. Le societa' semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilita' limitata, le societa' di fatto, le associazioni ed enti sono tenuti a dichiarare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione hanno la loro sede, il cognome, nome, domicilio od indirizzo dei singoli soci ed i crediti di finanziamento spettanti ai medesimi. Dette societa', in quanto non siano soggette all'imposta di negoziazione, devono, inoltre, dichiarare il loro patrimonio, con l'indicazione delle quote spettanti ai singoli soci, fermo restando l'obbligo dei soci stessi di comprendere le rispettive quote nella dichiarazione individuale del loro patrimonio.
2. Le dichiarazioni previste nel comma precedente devono essere presentate entro il 31 dicembre 1947. Le sanzioni non di carattere penale stabilite per omessa od infedele dichiarazione per i singoli contribuenti sono applicabili in confronto delle societa' anzidette.
3. Le dichiarazioni comunque gia' presentate ai sensi dell'art. 76, terzo comma, del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, dalle societa' e dagli enti costituiti all'estero, sono valide agli effetti della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. Tuttavia, le societa' e gli enti predetti possono dichiarare, entro il termine di quattro mesi dalla data del 27 novembre 1949, il capitale investito od esistente in Italia e l'ammontare delle partecipazioni accertate o accertabili al nome di persone fisiche.
Art. 34 Art. 34 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
1. La dichiarazione deve indicare:
1) il cognome, nome, paternita' e domicilio fiscale del contribuente, o - se si tratti di enti collettivi - la denominazione e la sede;
2) le attivita' e passivita' patrimoniali, singolarmente specificate, che concorrono a formare il patrimonio di ciascun obbligato alla dichiarazione ed il valore di ciascun cespite, determinato secondo le disposizioni contenute negli articoli da 36 a 39.
2. Quando taluna delle attivita' intestate al contribuente sia di proprieta' di terzi, il contribuente intestatario deve, nella propria dichiarazione, designare l'effettivo proprietario ed indicare la prova relativa.
Art. 35 Art. 35 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
1. Per quanto riguarda i cespiti, la dichiarazione deve indicare:
a) per i terreni - compresi i fabbricati rurali - il comune e la localita' in cui sono situati, la intestazione della partita catastale, le colture, il reddito imponibile ai fini della imposta terreni, e, se il terreno e' dato in fitto, il canone e le generalita' dell'affittuario;
b) per i fabbricati, il comune in cui sono situati, la via ed il numero civico, la destinazione, il numero dei piani e dei vani, il reddito imponibile ai fini della imposta, sui fabbricati.
Per i terreni e fabbricati acquisiti dopo il 10 giugno 1940, deve indicarsi anche il titolo di acquisto;c) per i censi, canoni, livelli ed altre prestazioni di carattere perpetuo, il titolo costitutivo, le generalita' del debitore e l'ammontare annuo;
d) per le miniere, cave, torbiere, saline, tonnare, laghi e stagni da pesca, il comune e la localita' in cui sono situati, le attrezzature fisse e gli strumenti;
e) per le opere in corso di costruzione, l'ubicazione, lo stato di avanzamento dei lavori alla data del 28 marzo 1947 e il capitale investito;
f) per le aree fabbricabili, il comune in cui sono situate, il numero e l'intestazione della partita catastale, l'ubicazione, l'estensione e le condizioni dell'area e le eventuali opere in essa eseguite;
g) per le aziende industriali e commerciali, la elencazione dei diversi elementi, attivi e passivi, che le compongono, come il macchinario, le attrezzature, i mobili, gli arredamenti, i crediti, i brevetti ed altri titoli di privativa, i titoli che fanno parte dell'azienda, secondo le risultanze dell'inventario, aggiornato alla data del 28 marzo 1947 ed, in mancanza, di un inventario da redigersi ai fini del presente Testo unico. Le esistenze di magazzino devono risultare da inventario separato ed analitico, con l'indicazione della qualita', quantita' e prezzo unitario per ogni tipo di merce;
h) per le quote di partecipazione in societa', la denominazione e la sede della societa';
i) per i titoli pubblici e privati, la indicazione, per ogni tipo di titoli, dell'ente emittente, della qualita', della quantita' e del taglio;
l) per i depositi e conti presso istituti di credito e casse postali, l'ente depositario, gli estremi del deposito o conto ed il saldo alla data del 28 marzo 1947;
m) per i crediti, il titolo costitutivo, l'ammontare, anche se scaduto, da esigere alla data del 28 marzo 1947, le generalita' ed il domicilio del debitore, con la specificazione delle eventuali circostanze di fatto che ne lascino presumere la perdita totale o parziale;
n) per ogni altro cespite non elencato nel presente articolo, la consistenza, le caratteristiche ed ogni altro elemento necessario od utile per la sua identificazione.
Art. 36 Art. 36 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
1. Ai fini della liquidazione provvisoria, i cespiti assoggettati all'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947 possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello iscritto nei ruoli dell'imposta medesima, anche se l'iscrizione e' stata operata al nome di altre persone in conformita' a quanto disposto negli articoli 3, 4, 5 e 14 del regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, numero 100, e negli articoli 3 e 4 del presente Testo unico.
2. I terreni non assoggettati ad imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947 possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello ottenuto dalla capitalizzazione al 100 per 5 del reddito risultante dalla revisione disposta con regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, moltiplicato per 10.
3. I fabbricati non assoggettati ad imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947 possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello risultante dalla capitalizzazione al 100 per 5 del reddito catastale, moltiplicato per 5. Se il fabbricato e' esente dall'ordinaria imposta sui fabbricati e manca, comunque, un reddito accertato ai fini delle imposte erariali, questo e' ragguagliato al fitto, reale o presunto, dell'immobile, diminuito di un terzo.
Art. 37 Art. 37 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
1. La nuda proprieta' ed i diritti di usufrutto, uso ed abitazione possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello risultante dalla ripartizione, operata in conformita' a quanto disposto dall'art. 14, del valore della piena proprieta', determinato a mente dell'articolo precedente.
Art. 38 Art. 38 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
1. Le azioni non quotate in borsa e le quote di partecipazione in societa' semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilita' limitata, in societa' di fatto, in associazioni ed enti sono dichiarate per il valore accertato ai fini dell'imposta di negoziazione per l'anno 1946 o, in mancanza di accertamento definitivo ai fini di detta imposta, in base al valore complessivo iscritto al nome della societa', associazione od ente agli effetti dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947.
2. Le quote di partecipazione in navi italiane sono dichiarate in base al valore complessivo della nave, stabilito agli effetti dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947.
Art. 39 Art. 39 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
1. Tutti i cespiti non indicati negli articoli 36, 37 e 38 sono dichiarati per il valore da determinarsi in conformita' alle disposizioni del capo IV del presente Testo unico.
Art. 40 Art. 40 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
1. Per quanto riguarda le passivita', la dichiarazione deve indicare:
a) per i debiti, le generalita' e la residenza del creditore, la data di stipulazione e di registrazione dell'atto costitutivo o gli altri elementi di prova della loro esistenza, il tasso di interesse, la scadenza, l'ammontare ancora dovuto alla data del 28 marzo 1947;
b) per i censi, canoni e livelli ed altre prestazioni previste dall'art. 15, le generalita' e la residenza del creditore, il titolo costitutivo, l'ammontare annuo ed il valore determinato a mente dell'articolo suddetto;
c) per gli usi civici, la natura ed il valore dell'onere;
d) per le imposte, tasse e gravami indicati nell'art. 23, lettera d), l'ammontare del debito e gli altri estremi che lo identificano.
Art. 41 Art. 41 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
1. A richiesta dell'Ufficio distrettuale, il contribuente deve presentare le copie o gli estratti, in carta semplice, dei documenti indicati all'art. 40, lettere a) e b).
Art. 42 Art. 42 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
1. Tutti coloro che, nel quinquennio anteriore all'anno di entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143, abbiano prestato la loro opera per l'acquisto di titoli ed altri beni all'estero, o per la sottoscrizione di titoli esteri nello Stato, o per l'apertura di crediti all'estero presso loro filiali od altri istituti, o che abbiano comunque cooperato per l'invio di beni di ogni specie all'estero, hanno l'obbligo di indicare, su richiesta della finanza, il cognome, il nome ed il domicilio del committente o creditore, la quantita' e la qualita', il prezzo unitario e complessivo dei titoli, crediti ed altri beni, oggetto dell'acquisto, della trasmissione o dell'accreditamento all'estero.
Art. 43 Art. 43 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
1. Per quanto non previsto nel presente Testo unico, si applicano, per la dichiarazione ai fini dell'imposta straordinaria, le disposizioni valevoli per la dichiarazione ai fini delle imposte dirette ordinarie.
Art. 44 Art. 44 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
1. Il contribuente che dichiari, ai fini dell'imposta straordinaria sul patrimonio, cespiti non dichiarati ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio e delle imposte sui redditi, va esente da qualsiasi sanzione per l'omessa dichiarazione.
Capo VII. Accertamento.
Art. 45 Art. 45 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
1. L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione trovasi il Comune in cui il contribuente ha il suo domicilio fiscale, e' competente per l'accertamento dell'imposta straordinaria sul patrimonio.
2. Per l'accertamento stesso e per le risoluzioni delle vertenze relative, valgono le disposizioni applicabili per la imposta di ricchezza mobile, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni del presente Testo unico.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636.4