Sez. L, Sentenza n. 3494 del 27/05/1981 (Rv. 414091 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - IMPONIBILE CONTRIBUTIVO - RETRIBUZIONE - NOZIONE - ELARGIZIONI E GRATIFICAZIONI CARATTERIZZATE DALLA LIBERALITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD UNA EROGAZIONE EFFETTUATA UNA TANTUM MA IN ADEMPIMENTO DI UN ACCORDO SINDACALE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - IMPONIBILE CONTRIBUTIVO - RETRIBUZIONE - NOZIONE - ELARGIZIONI E GRATIFICAZIONI CARATTERIZZATE DALLA LIBERALITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD UNA EROGAZIONE EFFETTUATA UNA TANTUM MA IN ADEMPIMENTO DI UN ACCORDO SINDACALE.*
Il concetto di retribuzione in base al quale va determinato, in relazione all'art 27 del tu 30 maggio 1955 n 797, l'imponibile contributivo agli effetti degli assegni familiari, comprende, oltre agli emolumenti corrisposti in rapporto diretto con una specifica attivita lavorativa, anche tutte le erogazioni che pur non trovando riscontro in una precisa prestazione d'opera, sono dovute dal datore di lavoro in forza di legge o di convenzioni collettive, e che non snaturano la causa del contratto per la sola ragione che modificano il rigoroso criterio della corrispettivita. Sono pertanto sottratte al regime contributivo le elargizioni e le gratificazioni caratterizzate dalla liberalita. (nella specie la Corte ha ritenuto assoggettabile al regime contributivo una erogazione del Banco ambrosiano ai propri dipendenti, effettuata una tantum, ma in adempimento di un accordo sindacale). (V 36/80, mass n 403410).*
Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)