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Sez. L, Sentenza n. 7094 del 01/12/1986 (Rv. 449179 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - RICORSO AMMINISTRATIVO - SILENZIO DELL'INPS - GIUDIZIO SUCCESSIVO E ATTRIBUZIONE NELLE MORE DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA CON GLI ARRETRATI E GLI INTERESSI - DECLARATORIA CONSEGUENTE DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA, DEL CONTENDERE - OBBLIGO DELL'ISTITUTO DI RIFONDERE LE SPESE DI LITE DELL'ASSICURATO - ESCLUSIONE - COMPENSAZIONE DELLE SPESE MEDESIME - LICEITÀ.*
Stato
decisa il 1986-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449179-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - RICORSO AMMINISTRATIVO - SILENZIO DELL'INPS - GIUDIZIO SUCCESSIVO E ATTRIBUZIONE NELLE MORE DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA CON GLI ARRETRATI E GLI INTERESSI - DECLARATORIA CONSEGUENTE DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA, DEL CONTENDERE - OBBLIGO DELL'ISTITUTO DI RIFONDERE LE SPESE DI LITE DELL'ASSICURATO - ESCLUSIONE - COMPENSAZIONE DELLE SPESE MEDESIME - LICEITÀ.*

Ove l'INPS, dopo il silenzio tenuto nel procedimento amministrativo in relazione all'istanza dell'assicurato diretta al riconoscimento della pensione d'Invalidità, abbia - nelle more del successivo procedimento giudiziale - attribuito la prestazione richiesta senza rifiutare il pagamento degli arretrati e degli interessi, ed il giudice adito abbia dichiarato cessata la materia del contendere - l'istituto non è tenuto alla rifusione delle spese di lite dell'assicurato a norma dell'art. 91 cod. proc. civ. bensì tali spese possono essere compensate giacché l'iniziale comportamento omissivo dell'istituto previdenziale - pur integrando un'ipotesi di silenzio rigetto - non rappresenta di per sè solo un fatto colposo essendo il previo esperimento della procedura amministrativa (con l'inevitabile ritardo connesso al suo svolgimento) una condizione - posta dalla legge - di procedibilità dell'Azione giudiziaria. (V 2664/84, mass n 434691).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)