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Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato

Testo in vigore al

Titolo I. Personale dei ministeri

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Area di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano agli impiegati civili ed agli operai delle amministrazioni dello Stato destinatari del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268.

2. Sono esclusi i dirigenti, il personale di cui all'articolo 25, undicesimo comma, della presente legge ed il personale con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione ed equiparati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3. Ai ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanita', ai direttori, ai direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici, ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria si applica in via provvisoria, in attesa del definitivo assetto degli enti medesimi, il trattamento economico dei docenti universitari. A tal fine per i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanita', per i direttori ed i direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e per i direttori delle stazioni sperimentali per la industria si considerano gli stipendi dei professori di ruolo dell'Universita'; per i primi ricercatori dell'Istituto superiore di sanita' gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 30 per cento; per i ricercatori dell'Istituto superiore di sanita' e per gli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e delle stazioni sperimentali dell'industria gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 10 per cento.

4. L'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad estendere al dipendente personale, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dalla presente legge per il personale dei ministeri, mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

5. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, si provvede alla disciplina degli uffici e del personale comunque in servizio presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro entro il limite della dotazione organica complessiva di 120 posti.

6. Fino a quando non sara' provveduto ai sensi del citato articolo 17, e nel rispetto comunque dei principi che saranno fissati in una legge-quadro sul pubblico impiego, si applicano, nei confronti del predetto personale, le vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2 Qualifiche funzionali

1. Il personale contemplato nel presente titolo e' classificato in otto qualifiche funzionali ad ognuna delle quali corrisponde il livello retributivo stabilito dal successivo articolo 24.

2. Le qualifiche sono le seguenti:

3. Prima qualifica: attivita' semplici.

4. Attivita' elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione.

5. Seconda qualifica: attivita' semplici con conoscenze elementari.

6. Attivita' semplici, manuali e non, comprese quelle di conservazione, riproduzione o smistamento il cui esercizio richieda preparazione e conoscenze elementari.

7. Terza qualifica: attivita' tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche.

8. Attivita' tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specializzate; o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari. Puo' essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.

9. Quarta qualifica: attivita' amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilita' personali.

10. Attivita' amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e contabile e preparazione specializzata in quello tecnico e tecnico-manuale, con capacita' di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate.

11. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici.

12. Quinta qualifica: attivita' con conoscenza specialistica e responsabilita' di gruppo.

13. Attivita' professionali richiedenti preparazione tecnica; o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro, o perizia nell'esecuzione; o interpretazione di disegni o di grafici e relative elaborazioni. Possono comportare anche responsabilita' di guida e di controllo tecnico-pratico di altre persone.

14. Sesta qualifica: attivita' con conoscenze professionali e responsabilita' di unita' operative.

15. Attivita' nel campo amministrativo o tecnico nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali; particolare apporto di competenze in operazioni su apparati e attrezzature, richiedenti conoscenze particolari delle relative tecnologie; funzioni di indirizzo e coordinamento di unita' operative comprendenti prestazioni lavorative di minor rilievo.

16. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da responsabilita' per le attivita' direttamente svolte e per il risultato conseguito dalle unita' operative sottordinate.

17. Settima qualifica: attivita' con preparazione professionale o con eventuale responsabilita' di unita' organiche.

18. Attivita' professionali comportanti o preposizione a uffici, servizi o altre unita' organiche non aventi rilevanza esterna, con margini valutativi per il perseguimento dei risultati, e facolta' di decisione e proposta nell'ambito di direttive generali; ovvero attivita' di collaborazione istruttoria o di studio, nel campo amministrativo e tecnico, richiedente specializzazione e preparazione professionale di settore a livello universitario.

19. La preposizione a unita' organiche comporta piena responsabilita' per le direttive o istruzioni impartite nell'attivita' di indirizzo e coordinamento e per i risultati conseguiti.

20. Ottava qualifica: attivita' con specializzazione professionale o con eventuale responsabilita' esterna.

21. Attivita' professionali comportanti preposizione a uffici o servizi con rilevanza esterna, a stabilimenti od opifici; ovvero attivita' di coordinamento e di promozione, nonche' di verifica dei risultati conseguiti, relativamente a piu' unita' organiche non aventi rilevanza esterna operanti nello stesso settore; oppure attivita' di studio e di elaborazione di piani e di programmi richiedenti preparazione professionale di livello universitario, con autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi, in ordine agli obiettivi e agli indirizzi impartiti.

22. Vi e' connessa responsabilita' organizzativa nonche' responsabilita' esterna per i risultati conseguiti.

Art. 3 Profili professionali

1. Ogni qualifica funzionale comprende piu' profili professionali: questi si fondano sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilita', alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilita' ed ai requisiti di accesso alla qualifica.

2. Dopo il primo inquadramento ai sensi del successivo articolo 4 si procedera' ad un inquadramento definitivo, con decorrenze corrispondenti a quelle del primo inquadramento, che sara' preceduto dall'inserimento dei profili professionali nelle qualifiche funzionali.

3. I profili professionali saranno identificati dalla commissione di cui al successivo articolo 10, e stabiliti con il procedimento di cui all'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382. La prima identificazione avverra' entro 12 mesi dall'entrata in vigore di questa legge.

4. Le modifiche successive seguiranno il medesimo procedimento.

Art. 4 Primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio al 1 gennaio 1978

1. Il personale in servizio alla data del 1 gennaio 1978 e' inquadrato nelle nuove qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° luglio 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1 gennaio 1978 e secondo le seguenti corrispondenze:

  1. 1) nella seconda qualifica funzionale il personale della carriera ausiliaria ordinaria con la qualifica di commesso o qualifica equiparata e gli operai comuni;

  2. 2) nella terza qualifica funzionale il personale della carriera ausiliaria ordinaria con la qualifica di commesso capo o qualifica equiparata, delle carriere ausiliarie strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 165, della carriera ausiliaria atipica con la qualifica corrispondente a quella di commesso e gli operai qualificati;

  3. 3) nella quarta qualifica funzionale il personale della carriera esecutiva ordinaria con le qualifiche di coadiutore e coadiutore principale e qualifiche equiparate, della carriera ausiliaria atipica con la qualifica corrispondente a quella di commesso capo, i vigili del fuoco, gli operai specializzati, il personale con la qualifica di tecnico, di tecnico capo dei fari, di guardia e di capo guardia di sanita';

  4. 4) nella quinta qualifica funzionale il personale della carriera esecutiva ordinaria con la qualifica di coadiutore superiore o qualifica equiparata, delle carriere esecutive strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 245, della carriera esecutiva atipica con le qualifiche corrispondenti a quelle di coadiutore e coadiutore principale, i capi operai, i capi squadra e i vice capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

  5. 5) nella sesta qualifica funzionale il personale della carriera di concetto con le qualifiche di segretario e segretario principale o qualifiche equiparate, della carriera esecutiva atipica con la qualifica corrispondente a quella di coadiutore superiore ed i capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

  6. 6) nella settima qualifica funzionale il personale della carriera di concetto con la qualifica di segretario capo o qualifica equiparata, delle carriere di concetto strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 370, e della carriera direttiva con le qualifiche di consigliere e di direttore di sezione o qualifiche equiparate;

  7. 7) nell'ottava qualifica funzionale il personale della carriera direttiva con la qualifica di direttore aggiunto di divisione o qualifica equiparata e personale delle carriere direttive strutturate su una unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 387 e superiore.

2. Ai fini dell'inquadramento previsto nel primo comma, si considerano carriere ausiliarie atipiche quelle con parametro iniziale di stipendio superiore a 100 e con parametro finale superiore a 165 e carriere esecutive atipiche quelle con parametro superiore, rispettivamente, a 120 e a 245.

3. Sono considerate inoltre atipiche, ai fini dell'inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali, le posizioni operaie ed impiegatizie per le quali risulta una sola qualifica con parametri superiori a quelli delle corrispondenti qualifiche tipiche.

4. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di commesso, coadiutore principale, segretario principale, direttore di sezione o qualifiche corrispondenti e gli operai specializzati che abbiano maturato oppure abbiano in corso di maturazione l'anzianita' che nel precedente ordinamento avrebbe dato titolo all'ammissione allo scrutinio per il conseguimento rispettivamente della qualifica di commesso capo, coadiutore superiore, segretario capo, direttore aggiunto di divisione e capo operaio, sono inquadrati o saranno inquadrati a mano a mano che matureranno detta anzianita' nella qualifica superiore anche in soprannumero. A tal fine si osservera' l'ordine risultante dal ruolo di provenienza.15

5. Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato nelle qualifiche funzionali con l'osservanza dei criteri innanzi indicati. L'inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza giuridica dal giorno della nomina ed economica da quello della effettiva assunzione in servizio.

6. Per il dipendente che successivamente al 1 luglio 1978 abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nella qualifica con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.

7. Nel caso in cui, dopo il 1 gennaio 1978, il dipendente abbia conseguito un passaggio di carriera o una promozione alla qualifica superiore che, se ottenuta prima, avrebbe determinato l'inquadramento nella qualifica superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio o della promozione, ad un nuovo inquadramento nella suddetta qualifica, secondo le corrispondenze stabilite nel presente articolo.

8. Il personale le cui attribuzioni, in base alla qualifica rivestita, corrispondono a quelle risultanti, per le nuove qualifiche, dai profili professionali di cui al precedente articolo 3, e' inquadrato nelle qualifiche medesime, anche in soprannumero. Ove manchi una esatta corrispondenza di mansioni, si ha riguardo, ai fini dell'inquadramento, al profilo assimilabile della stessa qualifica.

9. I dipendenti che abbiano effettivamente svolto per un periodo non inferiore a cinque anni le mansioni di un profilo diverso dalla qualifica rivestita secondo il vecchio ordinamento possono essere inquadrati, a domanda, previo parere favorevole della commissione d'inquadramento prevista dal successivo articolo 10, nel profilo professionale della qualifica funzionale relativa alle mansioni esercitate.

10. (COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29).

11. (COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29).

12. (COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29).

13. (COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29).

14. I dipendenti assunti in servizio posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319, quali vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del troncone di concetto delle soppresse carriere speciali, indetti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati nella qualifica funzionale settima al compimento di due o di quattro anni di effettivo servizio nella carriera di concetto, se provvisti, rispettivamente, di diploma di laurea o di titolo di studio equipollente, ovvero di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

15. L'inquadramento alla predetta qualifica avverra' secondo gli stessi criteri stabiliti per il personale della carriera direttiva con qualifica di consigliere.

16. Gli inquadramenti del personale di cui ai precedenti commi ottavo, nono e quattordicesimo decorrono ai fini giuridici dal 1 gennaio 1978 ed ai fini economici dal 1 luglio 1978.

17. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319, si applicano ai soli fini giuridici con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse anche nei confronti degli impiegati del Ministero delle finanze gia' inquadrati nei ruoli indicati nel primo comma dell'articolo 2 del citato decreto presidenziale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, dopo il 1 luglio 1970 ma con decorrenza anteriore all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319.

18. Gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, gia' appartenenti alle soppresse carriere speciali e successivamente inquadrati nelle carriere di concetto ordinarie in virtu' di opzione, possono chiedere, entro novanta giorni dalla predetta data, di essere inquadrati, anche in soprannumero, nella settima qualifica funzionale se pervenuti ai parametri 255 o 297, ovvero all'ottava qualifica funzionale se pervenuti al parametro 370.

19. Fermi restando gli effetti derivati dall'applicazione dell'articolo 14 della legge 4 agosto 1975, n. 397, le disposizioni della suddetta norma sono estese al personale incluso nelle graduatorie formate ai sensi del medesimo articolo, provvedendosi all'inquadramento nelle qualifiche quarta e sesta, anche in soprannumero, degli aventi diritto secondo l'ordine delle predette graduatorie, con le decorrenze giuridica ed economica previste dal presente titolo.27

Art. 5 Dotazioni organiche

1. Con successivo disegno di legge da presentarsi entro il termine previsto dall'articolo 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come modificato dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sara' stabilita la dotazione organica complessiva per ogni qualifica funzionale sulla base delle esigenze globali delle amministrazioni interessate.

2. In attesa della legge di cui al comma precedente, la dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali e' stabilita in misura pari alla somma delle dotazioni organiche complessive delle diverse carriere degli impiegati e degli operai esistenti alla data del primo gennaio 1978, esclusi i ruoli ad esaurimento, aumentata del numero di posti necessari alla sistemazione del personale di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34, nonche' di quello interessato ai trasferimenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e 618.

3. Nelle nuove dotazioni sara' reso indisponibile un numero di posti pari a quello del personale non di ruolo da sistemare ai sensi degli articoli 30, 31, 32, 33 e 34, nonche' di quello interessato ai trasferimenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e 618.

Art. 7 Accesso alle qualifiche

1. L'accesso alle singole qualifiche funzionali avverra' per pubblico concorso consistente in una valutazione obiettiva del merito dei candidati accertato con prove selettive a contenuto teorico-pratico attinenti alle attivita' e ai profili della qualifica.

2. In attesa di una disciplina organica, che sara' stabilita in una legge-quadro sul pubblico impiego, i concorsi, unici per tutte le amministrazioni; saranno banditi annualmente anche limitatamente ai posti disponibili negli uffici aventi sede in determinate regioni, gruppi di regioni, compartimenti o altre circoscrizioni superiori alla provincia, salva per tutti i cittadini la facolta' di parteciparvi.

3. Gli impiegati assegnati ad uffici operanti nella circoscrizione di prima destinazione non possono essere trasferiti ad uffici aventi sedi in circoscrizione diversa prima del compimento di cinque anni di servizio effettivamente prestato nella sede di prima destinazione.

4. Per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso, potra' tenersi conto, oltre che dei posti disponibili alla data del bando, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno.

5. Le nomine ai posti eccedenti quelli disponibili alla data del bando sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare il numero ed il regolamento tipo delle prove di esame, lo svolgimento dei concorsi, la nomina e la composizione delle Commissioni esaminatrici e quanto occorra in materia di concorsi, nonche' i criteri di destinazione dei vincitori.

7. Le norme di cui all'articolo 1, 1) e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, relativi ai corsi di preparazione, con concessione di borse di studio, per il reclutamento di impiegati continuano a trovare applicazione ai fini dell'accesso ai profili professionali ascritti alla settima e alla ottava qualifica funzionale.

8. Le modalita' di ammissione ai corsi e del relativo svolgimento, i criteri per le prove di esame, la nomina e composizione delle commissioni esaminatrici, nonche' quanto altro occorra per la organizzazione e lo svolgimento dei corsi medesimi, saranno dettate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'accesso alle qualifiche avverra' indipendentemente dal tipo di diploma di laurea.

Art. 8 Accesso alle qualifiche IV e VI

1. Per il primo triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge di personale che alla stessa data apparteneva alle soppresse carriere ausiliarie ed esecutive puo' partecipare ai concorsi pubblici per l'assunzione a profili appartenenti alle qualifiche IV e VI con i criteri e le modalita' di cui ai successivi articoli 12 e 14.

Art. 9 Riserva di posti

1. L'ottanta per cento dei posti che si renderanno disponibili nelle varie qualifiche funzionali, dopo l'inquadramento definitivo del personale nelle qualifiche, e' riservato al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti dal relativo bando.

2. Detti posti saranno conferiti mediante concorso interno nazionale in conformita' delle norme che saranno fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. La presente norma si applica una sola volta e contemporaneamente al primo concorso pubblico.

Art. 10 Commissione paritetica per l'inquadramento nelle nuove qualifiche

1. Per le operazioni relative all'inquadramento di cui ai precedenti articoli 3 e 4 e' istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, una commissione paritetica presieduta da un sottosegretario di Stato o per sua delega da un dirigente generale e composta da sei rappresentanti dell'amministrazione statale e da sei rappresentanti dei dipendenti statali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, la quale dovra' pronunciarsi sull'identificazione concreta dei profili professionali, sulla corrispondenza tra le attuali e le nuove qualifiche di inquadramento ai sensi dell'ottavo comma del predetto articolo 4 nonche' su ogni altra questione che potra' insorgere e sara' sottoposta al suo esame dalle singole amministrazioni in sede di applicazione degli stessi articoli.

2. Le decisioni della commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la meta' dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.

Art. 11 Espletamento dei concorsi

1. I concorsi per l'assunzione di personale banditi alla data di entrata in vigore della presente legge saranno espletati ed i vincitori saranno inquadrati nelle qualifiche funzionali in relazione alla carriera o categoria cui si riferiva il concorso ed ai criteri previsti per l'inquadramento nelle qualifiche stesse dalle disposizioni contenute nei precedenti articoli concernenti il personale in servizio alla data del 1 gennaio 1978.

2. I corsi di reclutamento di cui agli articoli 1, 1) e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, in via di svolgimento o gia' banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno portati a termine ed i relativi vincitori saranno inquadrati nella settima qualifica funzionale con i criteri e le modalita' di cui al precedente comma. L'ammissione al corso e le nomine nella qualifica funzionale verranno effettuate secondo l'ordine delle rispettive graduatorie previste dagli articoli 15 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, indipendentemente dal tipo di diploma di laurea posseduto dagli ammessi ai corsi, salvo quanto prescrive l'articolo 2, comma nono, del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

Art. 12 Ammissione ai concorsi di personale in servizio

1. Ai concorsi pubblici potra' partecipare il personale con profilo professionale di qualifica immediatamente inferiore, in servizio da almeno cinque anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio prescritto, salvo che questo non sia specificatamente richiesto dal particolare profilo professionale.

Art. 13 Titoli di studio

1. Salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli e quanto previsto dai profili professionali, per l'accesso alle varie qualifiche funzionali e' prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio:

  1. 1) licenza di scuola elementare ed assolvimento dell'obbligo scolastico per le qualifiche 1ª e 2ª;

  2. 2) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado per le qualifiche 3ª e 4ª;

  3. 3) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado per le qualifiche 5ª e 6ª;

  4. 4) diploma di laurea per le qualifiche 7ª e 8ª.

Art. 14 Riserva di posti

1. Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti: 50 per cento dalla 1ª alla 2ª qualifica;

2. 40 per cento dalla 2ª alla 3ª e dalla 3ª alla 4ª qualifica;

3. 30 per cento dalla 4ª alla 5ª qualifica;

4. 30 per cento dalla 5ª alla 6ª qualifica;

5. 30 per cento dalla 6ª alla 7ª qualifica;

6. 30 per cento dalla 7ª all'8ª qualifica.

7. Di tali riserve potranno fruire i candidati interni che abbiano un'anzianita' di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso a tale qualifica inferiore, salvo altro titolo di studio.

8. Ai fini suddetti, nel primo quinquennio del nuovo ordinamento, viene considerata equipollente all'anzianita' di qualifica quella della carriera di appartenenza che ha dato titolo all'inquadramento nella stessa qualifica.

9. La riserva sara' totale per i profili la cui professionalita' di base puo' essere acquisita soltanto in un profilo appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, sempreche' cio' risulti espressamente dal profilo professionale della qualifica di accesso.