Sez. 5, Sentenza n. 3282 del 14/12/1999 Ud. (dep. 16/03/2000) Rv. 215589 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO | Trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni - Persistenza della qualifica in capo al dipendente incaricato dei telegrammi - Ragioni - Conseguenze - Fattispecie: reato di falso - Configurabilità.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO
Anche a seguito della trasformazione in società per azioni dell'Ente pubblico postale, permane in capo al dipendente incaricato della consegna dei telegrammi e delle relative attestazioni, l'esercizio di poteri certificativi propriamente insiti ad un pubblico servizio, quale resta quello telegrafico, a ragione della connotazione pubblicistica della disciplina normativa che continua a disciplinarlo, e del perseguimento di connesse finalità pubbliche, per le quali resta indifferente il fatto che, a seguito della "privatizzazione" della società per azioni, per l'espletamento risultino utilizzati strumenti privatistici. Prevale, in particolare, ai fini della qualifica di pubblico ufficiale in capo all'agente, il criterio oggettivo-funzionale di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen. in riferimento alla natura del servizio telegrafico esercitato. (Fattispecie relativa a falsificazione della "scheda di servizio" del recapito telegrafico commessa da un agente del servizio telegrafico centrale. In forza del principio affermato, la Corte ha ritenuto sussistente la configurabilità del reato di cui all'art. 476 cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Cod. Pen. art. 476 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)