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Sez. 5 - , Ordinanza n. 21827 del 09/10/2020 (Rv. 659075 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE (DELIMITAZIONE TERRITORIALE) - ZONE DEPRESSE ED ALTRI TERRITORI DEL CENTRO NORD | Presupposto - Prosecuzione o normale espansione aziendale di un'impresa già esistente - Requisito della "novità" della costituzione dell'impresa - Nuova struttura aziendale - Necessità - Condizioni.
Stato
decisa il 2020-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659075-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE (DELIMITAZIONE TERRITORIALE) - ZONE DEPRESSE ED ALTRI TERRITORI DEL CENTRO NORD

In tema di benefici tributari, l'esenzione decennale dalle imposte dirette sul reddito, prevista dall'art. 8, commi 1 e 2, della l. n. 614 del 1966, in favore delle nuove imprese artigiane e delle nuove piccole e medie imprese industriali costituite nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, non compete nel caso di ampliamento, trasformazione o ammodernamento di opifici già esistenti, ma solo nel caso in cui l'azienda presenti il requisito della novità, consistente nell'apporto di elementi di sviluppo imprenditoriale nelle predette zone, e, pertanto, va negato in ipotesi di semplice trasferimento di attività in un nuovo stabilimento, preso in locazione, e non di creazione di una nuova attività industriale.

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 614 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)