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Sez. 1, Sentenza n. 24620 del 03/12/2010 (Rv. 615799 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOMINATIVO - GEOGRAFICO | Relativa tutela - Utilizzo dei nomi marchio "Sudtirol" e "Alto Adige" da parte di una nome di dominio internet - Violazione della denominazione della Provincia di Bolzano - Insussistenza - Riferimento all'art. 7 c.c. - Esclusione - All'art. 21 legge marchi - Necessità.
Stato
decisa il 2010-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615799-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOMINATIVO - GEOGRAFICO

L'utilizzo dei nomi di dominio "Sudtirol.com" e "AltoAdige.com" non costituisce violazione della denominazione ufficiale della Provincia di Bolzano, in quanto il nucleo essenziale di questa, come si trae dall'art. 116 Cost. e dallo Statuto di Autonomia del 1972, è costituito dalle parole "Provincia di Bolzano" o "Provincia Autonoma di Bolzano", da accompagnarsi con la omologa traduzione ufficiale in tedesco ("Provinz Bozen" o "Autonome Provinz Bozen") e non da quelle "Sudtirol-Alto Adige", che sono semplici nomi geografici privi di capacità distintiva; mentre resta inapplicabile l'art. 7 cod. civ., dal momento che esiste la norma speciale dell'art. 21 r.d. 21 giugno 1942, n. 929. che tutela i segni distintivi nell'ambito del diritto commerciale.

Riferimenti normativi: Legge Prov. Bolzano 10/11/1976 num. 44, Cod. Civ. art. 7, Costituzione art. 116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)