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Sez. L, Sentenza n. 4549 del 06/07/1983 (Rv. 429425 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - INTERPRETAZIONE - PRINCIPIO EX ART. 2077, SECONDO COMMA, COD. CIV. E CRITERIO ERMENEUTICO EX ART. 1370 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429425-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - INTERPRETAZIONE - PRINCIPIO EX ART. 2077, SECONDO COMMA, COD. CIV. E CRITERIO ERMENEUTICO EX ART. 1370 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Al contratto aziendale - che, pur se limitatamente ad una sola azienda, ha la natura e l'efficacia del contratto collettivo - non è applicabile né il principio sancito dal secondo comma dell'art. 2077 cod. civ., che concerne esclusivamente la relazione fra contratto collettivo e contratto individuale di lavoro, né il criterio ermeneutico stabilito dall'art. 1370 cod. civ., il quale si riferisce a particolari ipotesi di contratti nei quali la predisposizione delle clausole è opera di una sola delle parti. (V 300/81, mass n 417735).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1370, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)