Sez. 2, Ordinanza n. 21869 del 26/06/2026 (Rv. 679121-01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PATROCINIO GRATUITO - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE | Azione revocatoria - Determinazione del valore della causa - Riferimento al credito - Necessità - Fondamento - Fattispecie. COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE - In genere.
AVVOCATO E PROCURATORE - PATROCINIO GRATUITO - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE
In tema di azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce in giudizio, ancorché il valore dei beni alienati, o comunque sottratti alla garanzia patrimoniale del creditore, risulti superiore o inferiore, trattandosi di rimedio avente carattere conservativo, in quanto volto a rendere inefficace l'atto nei confronti del creditore per consentire l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore. (Principio affermato in relazione alla liquidazione dei compensi del difensore di un fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che aveva promosso la revocatoria).
Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Civ. art. 2901, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)