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Sez. 3, Sentenza n. 1335 del 08/02/1991 (Rv. 470846 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione | Preliminare di vendita di fondo rustico - Efficacia subordinata alla mancata manifestazione dell'intento dell'affittuario di avvalersi del diritto di prelazione ed al mancato puntuale pagamento del prezzo - Clausola relativa - Validità.
Stato
decisa il 1991-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470846-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione

Con riguardo al preliminare di vendita di fondo rustico, la clausola contrattuale, che subordini l'efficacia del contratto, in relazione al diritto di prelazione spettante all'affittuario, non soltanto alla manifestazione dell'intento di avvalersi di tale prelazione, ma anche al puntuale pagamento del prezzo, deve ritenersi valida ed operante, in quanto conforme alla disciplina fissata dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, ove la mancanza di detto pagamento produce effetti equiparabili al mancato esercizio della prelazione medesima.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)