Sez. 2, Sentenza n. 13443 del 08/06/2007 (Rv. 597437 - 01)
POSSESSO - ATTI DI TOLLERANZA (PROVA MANCANZA "ANIMUS DOMINI") | Nozione - Effetti - Fattispecie.
POSSESSO - ATTI DI TOLLERANZA (PROVA MANCANZA "ANIMUS DOMINI")
Ai sensi dell'art. 1144 cod. civ., gli atti di tolleranza, che non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso, sono quelli che, implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà, comportano un godimento di modesta portata, incidente molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare o possessore e soprattutto traggono la loro origine da rapporti di amicizia o familiarità (o da rapporti di buon vicinato sanzionati dalla consuetudine), i quali, mentre a priori ingenerano e giustificano la "permissio", conducono per converso ad escludere nella valutazione a posteriori la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone. (Nella specie, è stato escluso che ricorresse una situazione di mera tolleranza in considerazione dell'abitualità e della reiterazione nel tempo del passaggio esercitato dal ricorrente che, pur in assenza di rapporti di parentela con il proprietario del fondo servente, aveva la disponibilità di un telecomando per l'apertura del cancello e si trovava nell'impossibilità di transitare con l'autovettura attraverso altro accesso alla sua proprietà, perchè da tempo reso inidoneo dalla collocazione di piante che ne avevano ridotto la larghezza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1144, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)