Sez. L - , Ordinanza n. 28879 del 01/12/2017 (Rv. 646364 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Dirigente sanitario - Incarico conferito prima del d.lgs. n. 29 del 1993 - Nuova disciplina - Applicabilità - Conseguenze - Stipula del contratto individuale - Omissione - Revoca illegittima dell'incarico - Inadempimento contrattuale della P.A. - Configurabilità - Risarcimento danno.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di rapporto di lavoro contrattualizzato, nell'ipotesi di rapporto dirigenziale iniziato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 29 del 1993 per effetto del superamento di un concorso pubblico, il diritto soggettivo pieno alla qualifica e alle funzioni proprie del posto di dirigente messo a concorso, di cui l'interessato era titolare in qualità di vincitore di concorso, non può permanere dopo l'entrata in vigore della riforma del pubblico impiego (21 febbraio 1993), per evidente incompatibilità con la disciplina della dirigenza contenuta in tale riforma, i cui principi si rinvengono anche negli artt. 15 e ss. del d.lgs. n. 502 del 1992 (entrato in vigore il 1° gennaio 1993), dedicato alla dirigenza del S.S.N. Pertanto, l'ente datore di lavoro - nella specie l'Azienda sanitaria - si deve attivare per "armonizzare" la posizione soggettiva del dirigente con il nuovo assetto organizzativo, ed a tal fine, effettuata la necessaria revisione ordinamentale, tenendo conto anche della particolare posizione del dirigente, deve predisporre, previo confronto con l'interessato ed assicurando la corrispondenza delle funzioni a parità di struttura organizzativa, il contratto individuale, contenente il nuovo inquadramento come concordato e la relativa tempistica, da sottoporre alla sottoscrizione del dirigente stesso. Se ciò non avviene, e l'Amministrazione, senza alcun preavviso, dopo l'entrata in vigore della suddetta riforma, revoca implicitamente e illegittimamente l'incarico dirigenziale in precedenza regolarmente conferito, assumendone il carattere temporaneo mai prima evidenziato, adotta un comportamento contrario ai criteri generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.) - applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. - che configura un inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre un danno risarcibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)