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Sez. 2, Sentenza n. 9253 del 28/04/1983 Ud. (dep. 08/11/1983) Rv. 161021 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE - COMPORTAMENTO PROCESSUALE DELL'IMPUTATO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161021-01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE - COMPORTAMENTO PROCESSUALE DELL'IMPUTATO - RILEVANZA.*

Il comportamento processuale dell'imputato (insincerità, dichiarazioni non veritiere), nella valutazione compiuta dal giudice di merito al fine di stabilire l'entità del fatto, a norma dell'art. 133 cod. pen., costituisce un sintomo rivelatore della capacità a delinquere del reo, e quindi può essere ritenuto elemento determinante nel giudizio di comparazione fra circostanze. (Conf mass n 139298).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)