Sez. 3, Sentenza n. 41055 del 01/10/2025 Cc. (dep. 22/12/2025) Rv. 289087-04
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME | Sequestro probatorio - Vizi genetici - Deduzione con istanza di riesame - Necessità - Deducibilità in altri incidenti processuali - Esclusione - Ragioni - Limiti.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME
In tema di sequestro probatorio, i vizi genetici del decreto che lo dispone, ivi compresa la sua natura esplorativa per difetto di concrete finalità probatorie, devono essere fatti valere in sede di riesame, ai sensi del disposto di cui agli artt. 257 e 324 cod. proc. pen., sicché ne è preclusa la successiva deduzione in un diverso incidente processuale, posto che il giudicato cautelare formatosi sul provvedimento, salva la sopravvenienza di nuovi elementi, copre anche i profili implicitamente esaminati dal Tribunale del riesame, quali presupposti logici della conferma della misura.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)