Sez. 3, Sentenza n. 1583 del 26/06/1967 (Rv. 328366 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - DEPOSITO DI DOCUMENTI NUOVI - INAMMISSIBILITA - ECCEZIONI.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - DEPOSITO DI DOCUMENTI NUOVI - INAMMISSIBILITA - ECCEZIONI.*
La Corte di Cassazione, in Sede di regolamento di Competenza, e chiamata a risolvere la questione della Competenza unicamente sulla scorta degli elementi di fatto risultanti dagli Atti gia acquisiti al processo, non essendo consentito alle parti di esibire Atti e documenti non prodotti nella precedente fase del giudizio, salvo i tassativi casi indicati dall'art. 372 cod. proc. civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)