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Sez. 1, Sentenza n. 5986 del 03/07/1997 (Rv. 505699 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Presupposto - Inadeguatezza dei mezzi economici dell'ex coniuge a consentirgli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio - Necessità - Quantificazione dell'assegno di divorzio con riferimento al momento della sentenza non definitiva ex art. 4 legge n. 898 del 1970 - Necessità.
Stato
decisa il 1997-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505699-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, nel testo introdotto dalla legge n. 74 del 1987, l'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge trova presupposto nell'inadeguatezza dei suoi mezzi economici a consentirgli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, avendo il fine di porre in adeguata misura rimedio al deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, la cui valutazione va fatta con riferimento al momento della pronunzia di divorzio. Sicché, l'emanazione della sentenza non definitiva prevista dall'art. 4, comma nono, della legge n. 898 del 1970, nel testo modificato dalla legge n. 74 del 1987, comporta che l'assegno di divorzio debba essere successivamente quantificato con riferimento al momento di tale decisione, che la sentenza definitiva è destinata ad integrare con la liquidazione dell'assegno, salve da un lato (ove ne sussistano valide ragioni) l'eventuale pronuncia della sua retroattività dal momento della domanda e, dall'altro, le eventuali modifiche dell'assegno a far tempo dai documentati mutamenti delle condizioni economiche delle parti sopraggiunti in corso di causa.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)