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Sez. 7, Ordinanza n. 30647 del 16/04/2015 Cc. (dep. 15/07/2015) Rv. 264377 - 01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Concorso di due diverse cause di inammissibilità - Assenza dei motivi e sopravvenuta carenza di interesse - Prevalenza della causa di inammissibilità originaria - Ragioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264377-01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE

La totale assenza dei motivi nell'atto di impugnazione è causa di inammissibilità che prevale su quella della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, perché integra una carenza originaria dell'atto, direttamente imputabile alla volontà della parte, con la conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione proposto da una parte privata, questa deve essere condannata al pagamento delle spese processuali, nonché, eventualmente, di una somma in favore della cassa delle ammende.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)