Sez. 3, Sentenza n. 516 del 04/03/1970 (Rv. 345557 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - OGGETTIVI - IN GENERE - CONSIDERAZIONI NON RIFERENTISI ALL'OGGETTO DEL GIUDIZIO, NON COSTITUENTI PREMESSA NECESSARIA O FONDAMENTO LOGICO-GIURIDICO DELLA DECISIONE E NON AVENTI RISCONTRO NEL DISPOSITIVO - AUTORITA DI GIUDICATO - ESCLUSIONE.*
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - OGGETTIVI - IN GENERE - CONSIDERAZIONI NON RIFERENTISI ALL'OGGETTO DEL GIUDIZIO, NON COSTITUENTI PREMESSA NECESSARIA O FONDAMENTO LOGICO-GIURIDICO DELLA DECISIONE E NON AVENTI RISCONTRO NEL DISPOSITIVO - AUTORITA DI GIUDICATO - ESCLUSIONE.*
Le considerazioni, svolte dal giudice di merito nella sentenza, che non si riferiscano all'oggetto del giudizio ne costituiscano la premessa necessaria o il fondamento logico e giuridico della decisione e non trovino alcun riscontro nel dispositivo, esauriscono la loro efficacia nell'ambito del processo definito e le conclusioni da esse tratte non acquistano autorita di giudicato. (V 3700-68, massima n 337012 2836-68, massima n 335511 ed altre ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)