Sez. 2, Sentenza n. 2769 del 02/08/1968 (Rv. 335391 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONE DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - CONTRAVVENZIONE AL DIVIETO DEL GIUDICE - ORDINANZA PER LA RIMESSIONE IN PRISTINO - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONE DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - CONTRAVVENZIONE AL DIVIETO DEL GIUDICE - ORDINANZA PER LA RIMESSIONE IN PRISTINO - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - AMMISSIBILITA.*
Deve ritenersi ammissibile l'opposizione all'esecuzione dell'ordinanza emessa dal pretore ai sensi dell'art. 691 cod.proc.civ. per la rimessa in pristino stato delle cose manomesse in violazione dei provvedimenti immediati presi dal giudice a seguito di denuncia di nuova opera, non essendovi alcuna norma che escluda dal campo di applicazione dell'art. 615 cod.proc.civ.,- disciplinante le opposizioni all'esecuzione in genere,- le opposizioni contro le esecuzioni forzate degli obblighi di fare sorgenti dai provvedimenti di cui al citato art. 691.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 691
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)