Sez. L, Sentenza n. 3586 del 15/06/1984 (Rv. 435581 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - CONTRIBUTI - DIRITTO DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI A PERCEPIRE I CONTRIBUTI LORO DOVUTI DAI LAVORATORI - CONTROVERSIE RELATIVE - ASSOGGETTABILITÀ AL RITO DEL LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - CONTRIBUTI - DIRITTO DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI A PERCEPIRE I CONTRIBUTI LORO DOVUTI DAI LAVORATORI - CONTROVERSIE RELATIVE - ASSOGGETTABILITÀ AL RITO DEL LAVORO.*
Il diritto delle associazioni sindacali a percepire i contributi loro dovuti dai lavoratori - cui corrisponde l'Obbligo del datore di lavoro di riscuotere i contributi stessi mediante ritenute sul salario e successivo versamento a dette associazioni - non deriva da un rapporto negoziale fra queste e le aziende, ma direttamente dall'art. 26 della legge n. 300 del 1970 e si inquadra nell'ampio riconoscimento accordato dalla legge medesima ad interessi superindividuali e collettivi dei lavoratori, i quali costituiscono una proiezione del rapporto di lavoro sul piano sindacale. Le controversie attinenti a tale diritto, pertanto, sorgendo questo da una situazione giuridica riferibile al rapporto di lavoro, rientrano nella generale previsione dell'art. 409 n. 1 cod. proc. civ. e sono conseguentemente soggette al rito speciale del lavoro. (V 3255/79, mass n 399630).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 1, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)