Sez. L, Sentenza n. 16183 del 02/08/2005 (Rv. 582911 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON CONCORRENZA | LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTA - DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON CONCORRENZA - Simulazione - Impiegato addetto ad operazioni esecutive - Assenza di vantaggi economici per il lavoratore - Rilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON CONCORRENZA
La simulazione della clausola contrattuale di non concorrenza può desumersi, con riferimento ad impiegato addetto ad operazioni esecutive, dalla circostanza, di decisiva rilevanza, dell'assenza di un qualche vantaggio economico per il lavoratore nella stipulazione del patto, in realtà sostitutivo di forme di fuori busta da tempo erogate, oltrechè dall'intervento del patto dopo alcuni anni dall'inizio dell'attività lavorativa e a distanza di qualche mese dalle dimissioni del lavoratore, dal mancato riconoscimento, per l'intero periodo lavorativo, di mansioni diverse e superiori di quelle esecutive, dalla durata del patto ben oltre il massimo previsto dalla legge per i non dirigenti, infine, dalla genericità dell'oggetto del patto inerente ad un'intera e differenziata gamma di prodotti commercializzati dal datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)