Sez. 5, Sentenza n. 48268 del 27/05/2016 Ud. (dep. 16/11/2016) Rv. 268162 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Atti persecutori - Compimento di parte della condotta in epoca antecedente all'entrata in vigore della norma incriminatrice - Configurabilità del reato - Condizioni.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE
È configurabile il delitto di atti persecutori (cosiddetto reato di "stalking") nella ipotesi in cui, pur essendo la condotta persecutoria iniziata in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma incriminatrice, si accerti la commissione reiterata, anche dopo l'entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in l. 23 aprile 2009, n. 38, di atti di aggressione e di molestia idonei a creare nella vittima lo "status" di persona lesa nella propria libertà morale, in quanto condizionata da costante stato di ansia e di paura.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 CORTE COST., Legge 23/04/2009 num. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)