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Sez. 1, Sentenza n. 5133 del 03/04/2003 (Rv. 562570 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Lesione di diritti di rilievo costituzionale - Risarcibilità del danno "in re ipsa" - Sussistenza - Mancanza di danno patrimoniale - Irrilevanza - Diritto alla ragionevole durata del processo - Rilevanza costituzionale diretta ed incondizionata - Esclusione - Conseguenze in tema di risarcibilità del danno non patrimoniale.
Stato
decisa il 2003-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562570-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

Il principio secondo il quale, con riguardo a pregiudizi non patrimoniali conseguenti alla lesione di diritti fondamentali della persona collocati al vertice della gerarchia dei valori costituzionalmente garantiti, tale lesione costituisca di per sè danno - evento risarcibile, non è applicabile con riguardo al diritto alla ragionevole durata del processo "ex lege" n. 89 del 2001, atteso che l'art.111 della Costituzione - nell'assumere la "ragionevole durata" come connotato del "giusto processo" - prefigura tanto un canone oggettivo di disciplina della funzione giurisdizionale, rilevante quale parametro di controllo della legge, quanto una garanzia soggettiva solo in termini di diritto socialmente condizionato (dall'intervento, appunto, del legislatore ordinario, analogamente alla strutturazione che assume lo stesso diritto alla salute), che non può, per l'effetto, prescindere dal connotato di patrimonialità del danno in tesi subito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)