diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 9929 del 13/02/2014 Cc. (dep. 28/02/2014) Rv. 259593 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Corruzione attiva - Confisca e sequestro per equivalente del profitto del reato - Effettivo conseguimento - Necessità.
Stato
decisa il 2014-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259593-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

Nel delitto di corruzione attiva, il sequestro e la confisca di beni nella disponibilità del corruttore di valore corrispondente al profitto, di cui non sia possibile l'apprensione diretta, presuppongono sempre che il profitto sia stato effettivamente conseguito dal prevenuto, poiché solo a tale condizione é giustificabile una forma di ablazione finalizzata ad impedire che il corruttore possa avvantaggiarsi dei "frutti economici" della sua iniziativa illecita.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 321, Cod. Pen. art. 322 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)