Sez. 3 - , Ordinanza n. 19333 del 03/08/2017 (Rv. 646012 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Pagamento di somma di denaro - Eccezione del convenuto di avvenuto adempimento della prestazione - Conseguenze in tema di ripartizione dell'onere della prova.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
In tema di onere della prova, la parte convenuta in giudizio per il pagamento di una somma di denaro che eccepisca di avere adempiuto alla propria obbligazione ammette, per ciò stesso, l'esistenza del rapporto su cui si fonda la pretesa della controparte, la quale, conseguentemente, è sollevata dall'onere della relativa prova, incombendo invece sul convenuto il compito di dimostrare il proprio assunto difensivo in base al principio per cui chi eccepisce l'estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti deve provare il fatto su cui l'eccezione si fonda.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)