Sez. 1, Sentenza n. 24 del 09/01/1963 (Rv. 260032 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - AZIONI DIRETTE A TUTELA DI UN INTERESSE COLLETTIVO - LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO CONDOMINO - AZIONI DIRETTE A TUTELE D'INTERESSE ESCLUSIVO DI UN CONDOMINO - LITISCONSORZIO DI TUTTI I CONDOMINI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - AZIONI DIRETTE A TUTELA DI UN INTERESSE COLLETTIVO - LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO CONDOMINO - AZIONI DIRETTE A TUTELE D'INTERESSE ESCLUSIVO DI UN CONDOMINO - LITISCONSORZIO DI TUTTI I CONDOMINI.*
Ciascun membro della comunione, in virtu di una reciproca rappresentanza tra i vari comunisti, e legittimato a compiere, nell'interesse generale della comunione, Atti di ordinaria amministrazione, ivi comprese le azioni giudiziali, come quelle di rivendicazione immobiliare e di risarcimento di danni, esperibili senza necessita d'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri membri. Soltanto quando l'Azione giudiziale di uno dei partecipanti alla comunione, anziche essere diretta alla tutela d'interessi collettivi, mirasse a soddisfare un proprio esclusivo interesse, che puo essere, contrastante con quello degli altri comunisti, l'Azione stesse non sarebbe esperibile, per difetto di legittimazione attiva, senza l'adesione degli altri. (Conf 2009-62 1714-62 2374-53 2723-57 1477-54).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)