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Sez. 5 - , Sentenza n. 27713 del 22/09/2022 (Rv. 665673 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - IN GENERE | Obbligazione tributaria solidale - Unica partita iscritta a ruolo con più intestatari - Tempestiva notificazione della cartella di pagamento a uno solo dei coobbligati - Decadenza ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 nei confronti dell’altro coobbligato - Insussistenza. TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA' TRIBUTARIA - In genere.
Stato
decisa il 2022-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665673-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - IN GENERE

In tema di procedimento di riscossione a mezzo ruolo, qualora si proceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, la tempestiva notificazione della cartella a uno di loro impedisce che si produca la decadenza prevista dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)