Sez. 5, Sentenza n. 1549 del 27/01/2014 (Rv. 629507 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Imposta di registro - Aliquota relativa a trasferimento di area edificabile - ApplicabilitĂ - Condizioni - Art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 - InutilizzabilitĂ - Ragioni - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, l'art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si riferisce al reale valore di mercato - e dunque all'imponibile ai fini delle imposte ivi richiamate - attribuibile al terreno agricolo che sia stato previsto come edificabile da uno strumento urbanistico generale, e non anche all'aliquota applicabile in ipotesi di suo trasferimento. Ne consegue che ove manchi, pure in presenza del cosiddetto "Piano strutturale" (strumento programmatico di pianificazione del territorio previsto dall'art. 24 della legge regionale della Toscana 16 gennaio 1995, n. 5), un piano particolareggiato o altro strumento attuativo di quello generale, un terreno non può essere edificato, ma continua ad essere qualificato come agricolo, restando assoggettato all'aliquota di trasferimento del 15% e non a quella dell'8% prevista per i terreni edificabili.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 2 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Legge Reg. Toscana 16/01/1995 num. 5 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)