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Codice di Procedura Penale

Testo in vigore al

Art. 522 Questioni di nullita'

1. Se nel giudizio di primo grado si e' verificata la nullita' indicata nel secondo capoverso dell'art. 445 il giudice d'appello pronuncia sentenza con la quale, annullata la decisione appellata, ordina che gli atti siano trasmessi al pubblico ministero.

2. Il giudice d'appello, se accerta una delle nullita' indicate nell'art. 185, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice di primo grado, per il giudizio.

3. Se si tratta di altre nullita' che non sono state sanate, il giudice d'appello puo' ordinare la rinnovazione degli atti nulli o anche, dichiarata la nullita', decidere in merito, qualora riconosca che l'atto nullo non fornisce elementi necessari al giudizio.

4. Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato e' estinto o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice d'appello se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina occorrendo la rinnovazione del dibattimento e decide in merito inappellabilmente.

5. Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione, il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento.

Art. 523 Sentenza d'appello

1. Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, il giudice d'appello in seguito al dibattimento pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata.

2. L'imputato prosciolto, che e' detenuto o soggetto ad altri vincoli della liberta' personale, deve essere immediatamente liberato.

3. Copia della sentenza del giudice d'appello con gli atti del procedimento e' trasmessa senza ritardo a cura del cancelliere al giudice di primo grado, quando questi e' competente per l'esecuzione, e non e' stato proposto ricorso per cassazione.

Capo II. Del ricorso per cassazione

Sezione I. Dei casi nei quali si può ricorrere

Art. 524 Motivi di ricorso; provvedimenti impugnabili

1. Il ricorso per cassazione puo' proporsi per i seguenti motivi:

  1. 1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;

  2. 2) esercizio da parte del giudice di una potesta' riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;

  3. 3) inosservanza delle norme di questo Codice stabilite a pena di nullita', d'inammissibilita' o di decadenza.

2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, puo' essere proposto entro i termini e nei modi stabiliti nel capo ottavo del titolo quarto del libro primo contro le sentenze pronunciate nel giudizio inapellabilmente o in grado di appello dall'autorita' giudiziaria ordinaria.

3. Il ricorso e' inammissibile se e' proposto per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati.

Art. 525 Nullita' incorse nel giudizio di primo grado

1. Il ricorso contro la sentenza pronunciata in grado di appello non puo' essere fondato sulle nullita' determinate dall'inosservanza di norme di diritto processuale non verificatesi nel giudizio d'appello, se tali nullita' non sono state dedotte con i motivi d'impugnazione nel predetto giudizio.

Art. 526 Ricorso dell'imputato

1. L'imputato puo' ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna e quella di proscioglimento.

2. Puo' anche ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza di condanna relative alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alle spese; e puo' infine ricorrere contro le disposizioni della sentenza di proscioglimento che hanno respinto le domande da lui proposte per il risarcimento dei danni o per la rifusione delle spese.

Art. 527 Ricorso del pubblico ministero

1. Il procuratore generale presso la corte d'appello puo' ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento.

2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 1984, N. 400.

Art. 528 Ricorso straordinario contro sentenze di giudici speciali

1. Contro le sentenze di condanna di un giudice penale speciale, eccettuato il Senato costituito in Alta Corte di giustizia, puo' essere proposto in ogni tempo, prima che la pena sia estinta, ricorso per cassazione per i motivi indicati nell'articolo 524, qualora tali sentenze non possano essere altrimenti impugnate e la legge non le dichiari espressamente sottratte ad ogni impugnazione.

2. Il ricorso non ha effetto sospensivo; ma, se e' stata inflitta la pena di morte, la sospensione dell'esecuzione puo' essere ordinata dal Ministro della giustizia.

Sezione II. Del ricorso e del procedimento relativo

Art. 529 Sottoscrizione dei motivi

1. I motivi del ricorso presentati a norma dell'articolo 201, quando non sono enunciati nella dichiarazione d'impugnazione, devono a pena d'inammissibilita' essere sottoscritti dall'avvocato che difese il ricorrente nell'ultimo giudizio, purche' sia iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione, o da un altro avvocato iscritto nell'albo medesimo a cui sia stato conferito espresso incarico con la dichiarazione di ricorso ovvero con atto ricevuto successivamente dal cancelliere dinanzi al quale venne fatta la dichiarazione o ricevuto o autenticato da notaio.

2. Se i motivi sono stati presentati in termine, possono esserne aggiunti altri nel termine indicato nell'articolo 533.

Art. 530 Atti preliminari al giudizio di cassazione

1. Il primo presidente della corte di cassazione provvede all'assegnazione del ricorso a una delle sezioni penali, quando la legge non stabilisce la competenza delle sezioni penali unite.

2. Il primo presidente, se ritiene conveniente che, data la speciale importanza delle questioni proposte con il ricorso, il giudizio segua davanti alle sezioni penali unite fuori dei casi in cui la legge stabilisce la competenza di queste, assegna il ricorso alle sezioni stesse.

Art. 531 Decisioni in Camera di consiglio

1. Quando e' proposta da una parte o viene rilevata d'ufficio una causa d'inammissibilitA' del ricorso, la questione e' decisa, preliminarmente dalla Corte di cassazione in camera di consiglio.

2. Oltre che nei casi particolarmente preveduti dalla legge, la Corte giudica pure in camera di consiglio sui conflitti di competenza, sui ricorsi in materia di rimessione dei procedimenti e di astensione o ricusazione del giudice, e su ogni altro ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento.

3. In tutti i casi predetti la Corte giudica, sulle requisitorie scritte del pubblico ministero, senza intervento di difensori.

4. Tuttavia, nei casi preveduti dall'articolo 524, ultima parte, la requisitoria del pubblico ministero e' depositata nella Cancelleria della Corte e dell'avvenuto deposito e' dato immediato avviso al difensore del ricorrente. Il difensore, entro il termine di giorni quindici dalla notificazione dell'avviso stesso, puo' presentare istanza scritta per la discussione del ricorso in udienza pubblica al presidente del Collegio che deve giudicare.

5. Se tale istanza e' presentata, la Corte giudica in udienza pubblica.

6. Qualora il ricorrente non: abbia nominato un difensore, il predetto avviso e' notificato al difensore di ufficio all'uopo nominato dal presidente.

7. Per la presentazione della istanza si applicano le disposizioni dell'articolo 198.

Art. 532 Difensori

1. Le parti private possono farsi rappresentare davanti alla corte di cassazione dai loro difensori che siano iscritti nell'albo speciale della corte medesima. Per tutti gli atti che occorrono davanti alla corte, il domicilio delle parti e' presso i rispettivi difensori. La nomina del difensore puo' essere fatta nell'atto della dichiarazione di ricorso o anche posteriormente.

2. Al ricorrente, che non ha nominato un difensore, il presidente del collegio che deve giudicare lo nomina d'ufficio con il decreto stesso con cui stabilisce l'udienza per la discussione.

3. Quando il ricorso concerne i soli interessi civili, il presidente nomina un difensore al ricorrente se questi ne fa domanda e presenta i documenti richiesti per l'ammissione al patrocinio gratuito.

Art. 533 Avviso ai difensori

1. Il cancelliere della corte di cassazione appena pervenuti gli atti nella cancelleria avvisa il difensore che durante il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'avviso puo' esaminare nella stessa cancelleria gli atti e i documenti, estrarne copia e presentare nuovi documenti.

Art. 534 Fissazione dell'udienza e provvedimenti conseguenti

1. Per i ricorsi da discutersi in udienza pubblica, scaduto il termine stabilito nell'articolo precedente, il presidente fissa l'udienza e designa il relatore.

2. Il cancelliere comunica immediatamente gli atti al procuratore generale, che deve restituirli almeno cinque giorni prima dell'udienza.

3. Il procuratore generale, se ritiene conveniente, data la speciale importanza delle questioni proposte con il ricorso, di promuovere il giudizio delle sezioni penali unite, ne fa richiesta al primo presidente, il quale se l'accoglie, fissa la nuova udienza e designa il relatore.

4. Il cancelliere fa notificare ai difensori l'avviso del giorno stabilito per l'udienza almeno quindici giorni prima.

Art. 536 Dibattimento

1. Le regole stabilite circa la pubblicita', la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione per i giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla corte di cassazione, in quanto sono applicabili.

2. Le parti private possono comparire soltanto per mezzo dei loro difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione ed hanno facolta' di depositare in cancelleria, non piu' tardi di otto giorni prima della udienza fissata per la discussione del ricorso, memorie a svolgimento dei motivi legalmente proposti sottoscritte da un avvocato iscritto nell'albo predetto.

3. Tali memorie devono essere comunicate nello stesso termine anche al procuratore generale a pena di inammissibilita'.

4. Nell'udienza stabilita il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa. Non e' necessario che siano presenti e che concludano i difensori delle parti. In luogo dell'avvocato nominato nell'atto della dichiarazione o con atto successivo, puo' parlare un altro avvocato iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione al quale sia stato conferito l'incarico con mandato speciale.

5. Dopo la relazione parla per primo il difensore della parte civile; indi il pubblico ministero pronuncia la sua requisitoria e successivamente i difensori del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e dell'imputato espongono le loro difese. Non sono ammesse repliche.

Sezione III. Della sentenza

Art. 537 Deliberazione e pubblicazione della sentenza

1. La corte di cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza, salvo che per la molteplicita' o per l'importanza delle questioni da decidersi il presidente ritenga opportuno di differire la deliberazione ad altra udienza prossima.

2. La sentenza e' pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato.

3. Si osservano, in quanto sono applicabili, le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 538 Rettificazione d'errori non determinanti annullamento

1. Gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge non producono l'annullamento della sentenza impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo. La corte tuttavia deve specificare nella sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti e ordinare che siano comunicate al giudice che pronuncio' la sentenza impugnata.

2. Quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la quantita' della pena per errore di denominazione o di computo, la rettificazione e' fatta dalla corte di cassazione senza pronunciare annullamento.

3. Nello stesso modo si provvede quando occorre applicare disposizioni di legge piu' favorevoli all'imputato, anche se sopravvenute dopo la dichiarazione di ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.

Art. 539 Annullamento senza rinvio

1. Oltre che nei casi particolarmente preveduti dalla legge, la corte pronuncia l'annullamento senza rinvio:

  1. 1° se il fatto non e' preveduto dalla legge come reato, se il reato e' estinto, o se l'azione non poteva essere iniziata o proseguita;

  2. 2° se il reato non e' di competenza del giudice ordinario;

  3. 3° se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione;

  4. 4° se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge;

  5. 5° se ricorre il caso preveduto dal secondo capoverso dell'articolo 445, ovvero se e' stata violata la disposizione del capoverso dell'articolo 477;

  6. 6° se la condanna e' stata pronunciata per errore di persona nel caso preveduto dall'articolo 87;

  7. 7° se vi e' contraddizione fra la sentenza o l'ordinanza impugnata ed un'altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale;

  8. 8° se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non e' ammesso l'appello;

  9. 9° in ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio, ovvero puo' essa medesima nei limiti della propria competenza dare i provvedimenti necessari.

Art. 540 Effetti dell'annullamento senza rinvio

1. Nel caso preveduto dal numero 2° dell'articolo precedente, la corte ordina che gli atti siano trasmessi all'Autorita' competente, che essa designa; in quello preveduto dal numero 5°, ordina la trasmissione degli atti all'ufficio competente del pubblico ministero; in quello preveduto dal numero 7°, ordina l'esecuzione della prima sentenza o dell'ordinanza, ma se si tratta di una sentenza di condanna, ordina l'esecuzione della sentenza che inflisse la condanna meno grave; in quello preveduta dal numero 8°, ordina l'esecuzione della sentenza di primo grado; e in quello preveduto dal numero 9°, da' i provvedimenti che occorrono.

2. La corte di cassazione quando ne e' il caso dichiara la cessazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza ordinate con la sentenza annullata.

Art. 541 Annullamento delle sole disposizioni civili della sentenza

1. La corte di cassazione, se annulla solamente le disposizioni o i capi della sentenza che riguardano la azione civile proposta a norma dell'articolo 23, rinvia la causa quando occorre al giudice civile competente per valore in grado d'appello anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile.