Sez. L, Sentenza n. 3521 del 27/04/1990 (Rv. 466862 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - INTERESSI E RIVALUTAZIONE - DECORRENZA - FATTISPECIE.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - INTERESSI E RIVALUTAZIONE - DECORRENZA - FATTISPECIE.*
Il credito dei dipendenti degli enti locali verso l'INADEL, per indennità premio di servizio, che ha carattere previdenziale, si sottrae alla disciplina dell'art. 429 terzo comma cod. proc. civ., tanto con riguardo alla rivalutazione automatica, quanto con riguardo alla disciplina degli interessi, trattandosi di norma riferita ai crediti di lavoro, né produce interessi corrispettivi prima della emissione del mandato di pagamento (che ne segna la liquidità ed esigibilità), ma comporta l'Obbligo dell'amministrazione di pagare gli interessi moratori a partire dallo scadere del centoventesimo giorno dalla maturazione del diritto dell'assicurato, atteso che, in difetto di diversa specifica previsione, trova applicazione la regola generale posta dall'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533, in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, in base alla quale, dopo l'inutile decorso di detto termine dalla richiesta dello assicurato in Sede amministrativa, ovvero, se questa non sia prescritta, dopo l'inutile decorso dello stesso termine dalla maturazione del credito, si verifica l'automatica Costituzione in mora, derivante dalla volontà del debitore di non adempiere. (nella specie, concernente un rapporto di lavoro cessato l'1 luglio 1979, la suprema Corte, enunciando il principio suesposto, ha precisato che la data di maturazione del diritto, limitatamente al computo dell'indennità integrativa speciale nell'indennità premio di servizio relativa all'anzianità convenzionale "combattentistica", coincideva con la data di entrata in vigore della legge 7 luglio 1980 n. 299). (Conf 3469/88, mass n 458819; (Conf 1680/88, mass n 457702).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Legge 07/07/1980 num. 299 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)