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Sez. 3, Sentenza n. 202 del 29/01/1970 (Rv. 345009 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - RICORSO PER CASSAZIONE - VIZI RELATIVI AL LUOGO ED AL CONSEGNATARIO DELL'ATTO - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345009-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - RICORSO PER CASSAZIONE - VIZI RELATIVI AL LUOGO ED AL CONSEGNATARIO DELL'ATTO - SANATORIA - CONDIZIONI.*

I vizi della notificazione del ricorso per Cassazione, (ed in particolare quelli attinenti al luogo e alla persona presso la quale deve essere eseguita) non importano la sua inesistenza, ma solo la nullita relativa, come tale sanabile ex articolo 156 cod proc civ, se l'atto abbia raggiunto il suo scopo dalla Costituzione del resistente. (nella specie e stata ritenuta sanata la nullita della notificazione del ricorso per Cassazione, effettuata mediante consegna al portiere, senza ricerca del destinatario, dalla Costituzione del controricorrente). (V 2657-69, massima n 342309 1020-69, massima n 339484).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)