diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1673 del 14/05/1969 (Rv. 340625 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI- PROVE - POTERI E OBBLIGHI ISTRUTTORI DEL GIUDICE - DISPOSIZIONE D'UFFICIO DI MEZZI ISTRUTTORI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - SCELTA DEI MEZZI DI PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340625-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI- PROVE - POTERI E OBBLIGHI ISTRUTTORI DEL GIUDICE - DISPOSIZIONE D'UFFICIO DI MEZZI ISTRUTTORI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - SCELTA DEI MEZZI DI PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*

L'Esercizio del potere, previsto dagli artt. 439 e 464 cod.proc. civ., di disporre d'ufficio mezzi di prova nelle cause in materia di lavoro e di previdenza costituisce una facolta discrezionale del giudice di merito pertanto, l'apprezzamento del giudice circa la scelta d'ufficio di un determinato mezzo di prova come il piu idoneo non e sindacabile in Sede di legittimita, ed il giudice medesimo non ha Obbligo di motivare sul fatto di non disporre mezzi di prova diversi da quello scelto che dimostri di ritenere inidonei o superflui con il semplice non disporli. (V. N.72-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439, Cod. Proc. Civ. art. 464

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)