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Sez. 1, Sentenza n. 2458 del 20/03/1997 (Rv. 503125 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenza d'appello contenente la pronunzia di inammissibilità dell'impugnazione sul presupposto della ritenuta avvenuta impugnazione per soli motivi di competenza - Impugnazione della stessa rivolta a far valere il mancato esame di doglianze in materia istruttoria - Ricorso ordinario per Cassazione - Ammissibilità - Istanza di regolamento di competenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503125-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

La sentenza di secondo grado che abbia dichiarato inammissibile l'appello sul presupposto che la decisione di primo grado sia stata impugnata soltanto nella parte relativa alla competenza è una sentenza su questione pregiudiziale di rito, e, come tale, avendo oggetto diverso dalla statuizione sulla competenza è impugnabile con il ricorso ordinario per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)