Sez. 1, Sentenza n. 2458 del 20/03/1997 (Rv. 503125 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenza d'appello contenente la pronunzia di inammissibilità dell'impugnazione sul presupposto della ritenuta avvenuta impugnazione per soli motivi di competenza - Impugnazione della stessa rivolta a far valere il mancato esame di doglianze in materia istruttoria - Ricorso ordinario per Cassazione - Ammissibilità - Istanza di regolamento di competenza - Inammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
La sentenza di secondo grado che abbia dichiarato inammissibile l'appello sul presupposto che la decisione di primo grado sia stata impugnata soltanto nella parte relativa alla competenza è una sentenza su questione pregiudiziale di rito, e, come tale, avendo oggetto diverso dalla statuizione sulla competenza è impugnabile con il ricorso ordinario per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)