Sez. 3, Sentenza n. 3785 del 20/11/1969 (Rv. 344074 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - NOZIONE - QUESTIONE SOLLEVATA DALLA PRIMA CAUSA COSTITUENTE PRESUPPOSTO NECESSARIO DELLA SECONDA.*
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - NOZIONE - QUESTIONE SOLLEVATA DALLA PRIMA CAUSA COSTITUENTE PRESUPPOSTO NECESSARIO DELLA SECONDA.*
Ricorre continenza non solo quando tra due cause, caratterizzate dall'identita dei soggetti e del titolo, sussiste una differenza soltanto quantitativa quanto all'oggetto nel senso che il petitum di una di esse sia piu esteso, in modo da comprendere, come il contenente comprende il contenuto, la pretesa che costituisce l'oggetto dell'altra causa ma anche quando la questione sollevata con la lite precedentemente instaurata costituisca presupposto necessario della domanda formante oggetto della seconda, si che l'attrazione di questa nella prima si imponga per realizzare un'economia di giudizi e per evitare una contraddittorieta di giudicati. Sussiste, pertanto, continenza di lite qualora l'acquirente di una merce abbia chiesto la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e successivamente il venditore abbia chiesto il pagamento della merce fornita. (V 3303-68 massima n 336294 1535-67 massima n 328269 2787-66 massima n 325310 2139-65 2739-64 2067-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)