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Sez. 3, Sentenza n. 497 del 07/03/1964 (Rv. 300638 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - ORDINE PREFERENZIALE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1964-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300638-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - ORDINE PREFERENZIALE - LIMITI.*

L'obbligatorieta del sistema a successione preferenziale stabilito dall'art.139 cod.proc.civ. per le notificazioni riguarda il luogo nel quale dev'essere eseguita la notificazione, cioe il comune di residenza, di dimora o di domicilio, sicche, stabilito in base a tale criterio dove la notificazione debba essere eseguita, l'ufficiale giudiziario non e obbligato a ricercare il destinatario prima nella sua abitazione e solo successivamente nel suo ufficio o nel luogo dove esercita l'industria o il commercio. (V 893/61; 170/50).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)