Sez. 3, Sentenza n. 497 del 07/03/1964 (Rv. 300638 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - ORDINE PREFERENZIALE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - ORDINE PREFERENZIALE - LIMITI.*
L'obbligatorieta del sistema a successione preferenziale stabilito dall'art.139 cod.proc.civ. per le notificazioni riguarda il luogo nel quale dev'essere eseguita la notificazione, cioe il comune di residenza, di dimora o di domicilio, sicche, stabilito in base a tale criterio dove la notificazione debba essere eseguita, l'ufficiale giudiziario non e obbligato a ricercare il destinatario prima nella sua abitazione e solo successivamente nel suo ufficio o nel luogo dove esercita l'industria o il commercio. (V 893/61; 170/50).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)