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Sez. 5, Sentenza n. 603 del 02/12/1994 Ud. (dep. 20/01/1995) Rv. 200458 - 01

Notificazioni - All'imputato - Non detenuto - In genere | Notifica presso l'abitazione o il luogo di lavoro - Consegna dell'atto a persona convivente - Convivenza temporanea - Ritualità della notifica - Fattispecie: consegna a baby-sitter.
Stato
decisa il 1994-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200458-01

Notificazioni - All'imputato - Non detenuto - In genere

In tema di notifiche all'imputato presso l'abitazione o il luogo ove egli esercita abitualmente l'attività lavorativa, la consegna dell'atto a persona convivente, ai sensi dell'art. 157, primo comma, seconda parte cod. proc. pen. è legittimamente effettuata anche se la convivenza tra consegnatario e destinatario sia solo temporanea, come quando tragga origine da un rapporto di collaborazione, nell'espletamento di faccende in ambito domestico. (Fattispecie di consegna dell'atto alla baby-sitter.)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)