Sez. 5, Sentenza n. 603 del 02/12/1994 Ud. (dep. 20/01/1995) Rv. 200458 - 01
Notificazioni - All'imputato - Non detenuto - In genere | Notifica presso l'abitazione o il luogo di lavoro - Consegna dell'atto a persona convivente - Convivenza temporanea - Ritualità della notifica - Fattispecie: consegna a baby-sitter.
Notificazioni - All'imputato - Non detenuto - In genere
In tema di notifiche all'imputato presso l'abitazione o il luogo ove egli esercita abitualmente l'attività lavorativa, la consegna dell'atto a persona convivente, ai sensi dell'art. 157, primo comma, seconda parte cod. proc. pen. è legittimamente effettuata anche se la convivenza tra consegnatario e destinatario sia solo temporanea, come quando tragga origine da un rapporto di collaborazione, nell'espletamento di faccende in ambito domestico. (Fattispecie di consegna dell'atto alla baby-sitter.)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)