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Disciplina dell'apprendistato

Testo in vigore al

Art. 6

1. Possono essere assunti come apprendisti i giovani di eta' non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

2. In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualita' di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il 14° anno di eta', a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.6

Titolo terzo. Durata dell'apprendistato e orario del lavoro

Art. 7

1. L'apprendistato non puo' avere una durata superiore a quella che sara' stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi di lavoro. Comunque la durata dell'apprendistato non potra' superare i cinque anni.

Art. 8

1. I periodi di servizio prestato in qualita' di apprendista presso piu' datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purche' non separati da interruzioni superiori ad un anno e purche' si riferiscano alle stesse attivita'.

Art. 10

1. L'orario di lavoro dell'apprendista non puo' superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali.

2. Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

3. Le ore destinate all'insegnamento complementare sono determinate dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, da decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione.

4. E' in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6.

Titolo quarto. Doveri dell'imprenditore e dell'apprendista

Art. 11

1. Il datore di lavoro ha l'obbligo:

  1. a) di impartire o di far impartire nella sua impresa all'apprendista alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perche' possa conseguire la capacita' per diventare lavoratore qualificato;

  2. b) di collaborare con gli enti pubblici e privati preposti all'organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico;

  3. c) di osservare le norme del contratti collettivi di lavoro e di retribuire l'apprendista in base ai contratti stessi;

  4. d) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale e' stato assunto;

  5. e) di concedere un periodo annuale di ferie retribuite;

  6. f) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, ne' in genere a quelle ad incentivo;

  7. g) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e di vigilare perche' l'apprendista stesso adempia l'obbligo di tale frequenza;

  8. h) di accordare all'apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio;

  9. i) di informare periodicamente la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potesta' sui risultati dell'addestramento;

  10. l) di non adibire gli apprendisti a lavori di manovalanza e di produzioni in serie.

Art. 12

1. L'apprendista deve:

  1. a) obbedire all'imprenditore o alla persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire gli insegnamenti che gli vengono impartiti;

  2. b) prestare nell'impresa la sua opera con diligenza;

  3. c) comportarsi correttamente verso tutte le persone addette all'impresa;

  4. d) frequentare con assiduita' i corsi di insegnamento complementare;

  5. e) osservare le norme contrattuali.

Art. 13

1. La retribuzione di cui all'art. 11, lettera c), dovra' essere graduale anche in rapporto all'anzianita' di servizio.

2. L'erogazione di premi agli apprendisti piu' meritevoli non deve in alcun modo essere commisurata alla entita' della produzione conseguita dall'apprendista.

Art. 14

1. La durata delle ferie di cui alla lettera e) dell'art. 11 non dovra' essere inferiore a giorni trenta per gli apprendisti di eta' non superiore ai sedici anni ed a giorni venti per quelli che hanno superato i sedici anni di eta'.

Art. 15

1. Il rapporto di apprendistato non fa cessate per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori.

2. All'apprendista da considerarsi capo famiglia, agli effetti del testo unico delle norme concessive degli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, spettano per le persone a carico gli assegni familiari a norma del testo unico predetto.

Titolo quinto. Formazione professionale dell'apprendista

Art. 16

1. La formazione professionale dell'apprendista si attua mediante l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare.

2. L'addestramento pratico ha il fine di far acquistare all'apprendista la richiesta abilita' nel lavoro al quale dev'essere avviato, mediante graduale applicazione ad esso.

3. L'insegnamento complementare ha lo scopo di conferire all'apprendista le nozioni teoriche indispensabili all'acquisizione della piena capacita' professionale.

4. i programmi per l'insegnamento complementare dovranno uniformarsi alle norme generali che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, sentiti i Ministeri dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e foreste.

Art. 17

1. La frequenza dei corsi di insegnamento complementare e' obbligatoria e gratuita. La obbligatorieta' non sussiste per coloro che abbiano gia' un titolo di studio adeguato.

2. Nei detti corsi gli apprendisti devono essere raggruppati per grado di preparazione scolastica. Per l'effettuazione dei corsi possono essere utilizzate, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, le sedi delle scuole statali.

3. L'esercizio dell'attivita' rivolta all'insegnamento complementare degli apprendisti e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Il Ministero del lavoro della previdenza sociale ed il Ministero della pubblica istruzione possono sovvenzionare o finanziare le iniziative che si propongono l'esercizio di tale attivita'.

Art. 18

1. Al termine dell'addestramento pratico e dell'insegnamento complementare gli apprendisti sostengono le prove di idoneita' all'esercizio del mestiere che ha formato oggetto dell'apprendistato.

2. In ogni caso gli apprendisti che hanno compiuto i diciotto anni di eta' e i due anni di addestramento pratico hanno diritto di essere ammessi a sostenere le prove di idoneita'.

3. La qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato dovra' essere scritta sul libretto individuale di lavoro.

Art. 19

1. Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 del Codice civile l'apprendista e' mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneita' ed il periodo di apprendistato e' considerato utile ai fini dell'anzianita' di servizio del lavoratore.

Titolo sesto. Presidenza e assistenza

Art. 21

1. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:

  1. a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali e' previsto l'obbligo di tale assicurazione;

  2. b) assicurazione contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, per le seguenti prestazioni:

    1. 1° assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale;

    2. 2° assistenza specialistica ambulatoriale;

    3. 3° assistenza farmaceutica;

    4. 4° assistenza ospedaliera;

    5. 5° assistenza ostetrica;

  3. c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia;

  4. d) assicurazione contro la tubercolosi, prevista dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, per:

    1. 1° le prestazioni concernenti la cura;

    2. 2° le erogazioni dell'indennita' giornaliere di degenza di cui all'articolo 1 della legge;

    3. 3° l'erogazione dell'indennita' post-sanatorie.

2. Le prestazioni previste dal presente articolo competono ai soli apprendisti eccetto l'ipotesi che l'apprendista sia considerato capofamiglia, secondo il disposto dell'art. 15 della presente legge, e per le prestazioni assistenziali previste dalle norme vigenti per i familiari a carico dei lavoratori assicurati.

Art. 22

1. Il versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali di cui al precedente articolo, e' effettuato mediante l'acquisto di apposita marca settimanale del valore complessivo di lire 170 per ogni apprendista soggetto anche all'obbligo dell'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di lire 130
per ogni apprendista non soggetto all'obbligo di detta assicurazione.

2. Il servizio di distribuzione delle suddette marche assicurative e' svolto, con l'osservanza delle norme in vigore per la tenuta delle tessere assicurative per le assicurazioni generali obbligatorie, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale ripartisce l'importo fra le gestioni e gli istituti interessati nelle seguenti misure:

  1. a) per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, lire 40;

  2. b) per l'assicurazione contro le malattie, lire 60;

  3. c) per l'assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia, lire 50, di cui lire 38 dovute al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e lire 12 da valere agli effetti della determinazione della pensione base;

  4. d) per l'assicurazione contro la tubercolosi, lire 14;

  5. e) per assegni familiari, lire 6.

3. Nessun onere contributivo grava sull'apprendista.

4. Nei casi in cui la misura delle prestazioni derivanti dalle
assicurazioni sociali, indicate nell'articolo precedente, e' determinata in relazione all'ammontare della retribuzione, questa in nessun caso potra' essere considerata in cifra inferiore alle lire 300 giornaliere. Resta ferma, nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 41, lettera b), del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

5. Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo richiedano a vantaggio della mutualita' o delle categorie interessate, il valore delle marche settimanali, previste nel primo comma, e la misura minima di retribuzione indicata nel comma precedente, possono essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.237

Titolo settimo. Sanzioni penali

Art. 23

1. I datori di lavoro sono puniti:

  1. a) con l'ammenda da lire 2000 a lire 10 mila per ogni apprendista assunto in contravvenzione all'obbligo previsto dal secondo comma dell'art. 3;8

  2. b) con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000 per ogni violazione delle norme dell'art. 11.8

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1999, N. 507.

Art. 24

1. Per la inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 21 e 22 si applicano e disposizioni penali stabilite dalle leggi speciali concernenti le assicurazioni sociali e le altre forme di previdenza alle quali gli apprendisti sono soggetti a norma della presente legge.

Titolo ottavo. Dell'apprendistato artigiano

Art. 25

1. Agli effetti della presente legge e fino alla emanazione di norme generali sulla disciplina dell'artigianato si considerano artigiani gli imprenditori che esercitano un'attivita', anche artistica, per la produzione di beni e di servizi organizzata prevalentemente col lavoro proprio e dei componenti la famiglia, sia che l'attivita' venga esercitata in luogo fisso, sia in forma ambulante o di posteggio, anche se impieghino attrezzature meccaniche, fonti di energia od in genere sussidi della tecnica piu' idonei ai loro scopi produttivi.

2. Non si considera artigiana l'impresa che impieghi lavoratori dipendenti in numero superiore a quello previsto per le varie categorie nel decreto Ministeriale 2 febbraio 1948 in applicazione del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586.

3. In ogni caso i giovani assunti come apprendisti in base agli articoli 6 e 7 non sono computabili nel novero dei dipendenti, per tutto il periodo dell'apprendistato, anche ai fini delle disposizioni di cui al comma precedente.