Sez. 1, Sentenza n. 8864 del 21/03/1989 Ud. (dep. 27/06/1989) Rv. 181646 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE - MOTIVAZIONE - RICHIAMO ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - RICHIAMO A "SENTENZA CORRETTA ED ESAURIENTE" - ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - INSUFFICIENZA - RAGIONE GIUSTIFICATIVA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE - MOTIVAZIONE - RICHIAMO ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - RICHIAMO A "SENTENZA CORRETTA ED ESAURIENTE" - ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - INSUFFICIENZA - RAGIONE GIUSTIFICATIVA.*
Qualora il giudice di appello, investito specificamente di un punto della sentenza impugnata, si limiti a riportarsi alla motivazione spiegata dal giudice di primo grado, definita "corretta ed esauriente" finisce con respingere in tal modo le critiche mosse alla prima sentenza con il risultato di non corrispondere allo Obbligo su di lui incombente, in quanto giudice dell'impugnazione, di dare risposte ai rilievi mossi con l'appello. Infatti, seppure le motivazioni delle sentenze di merito nei due gradi si integrano fra loro quando e nei punti in cui sono conformi, tuttavia l'oggetto della impugnazione è costituito dalla revisione critica della precedente pronuncia nell'ambito di ciò che viene dedotto dalla stessa impugnazione e non è appagante dell'Obbligo della motivazione in appello il rifarsi alle spiegazioni fornite in primo grado senza tener conto delle deduzioni ed argomentazioni svolte con l'impugnazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 520, Cod. Proc. Pen. art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)