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Codice di procedura civile

Testo in vigore al

Art. 678 Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili

1. Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo e comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo e' sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obbligh).67728890

2. Se il credito e' munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice puo' provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

3. Si applica l'art. 610 se nel corso della esecuzione del sequestro sorgono difficolta' che non ammettono dilazione.

Art. 679 Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili

1. Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati.

2. Per la custodia dell'immobile si applica la disposizione dell'articolo 559.

Art. 680

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353677072

Art. 681

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 3536772

Art. 682

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Art. 683

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Art. 684 Revoca del sequestro

1. Il debitore puo' ottenere dal giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, la revoca del sequestro conservativo, prestando idonea cauzione per l'ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate.

Art. 685 Vendita delle cose deteriorabili

1. In caso di pericolo di deteriorazione delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, puo' ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate.

2. Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.

Art. 686 Conversione del sequestro conservativo in pignoramento

1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva.

2. Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata.

Art. 687 Casi speciali di sequestro

1. Il giudice puo' ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando e' controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l'idoneita' della cosa offerta.

Sezione III. Dei procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto

Art. 688 Forma dell'istanza

1. La denuncia di nuova opera o di danno temuto si propone con ricorso al giudice competente a norma dell'articolo 21.8890

2. Quando vi e' causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669-quater.6772

Art. 689

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 3536772

Art. 690

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Art. 691 Contravvenzione al divieto del giudice

1. Se la parte alla quale e' fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all'ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, puo' disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore.

Sezione IV. Dei procedimenti di istruzione preventiva

Art. 692 Assunzione di testimoni

1. Chi ha fondato motivo di temere che siano per mancare uno o piu' testimoni, le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre, puo' chiedere che ne sia ordinata l'audizione a futura memoria.

Art. 693 Istanza

1. L'istanza si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di merito.

2. In caso d'eccezionale urgenza, l'istanza puo' anche proporsi al tribunale del luogo in cui la prova deve essere assunta.8890

3. Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi dell'urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i testimoni, e l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova e' preordinata.

Art. 694 Ordine di comparizione

1. Il presidente del tribunale o il conciliatore fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto.8890

Art. 695 Ammissione del mezzo di prova

1. Il presidente del tribunale o il conciliatore, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se ammette l'esame testimoniale, fissa l'udienza per l'assunzione e designa il giudice che deve procedervi.8890123

Art. 696 Accertamento tecnico e ispezione giudiziale

1. Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualita' o la condizione di cose, puo' chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale. L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza e' proposta.5681113a115116 .

2. L'accertamento tecnico di cui al primo comma puo' comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica.113a115116 .

3. Il presidente del tribunale o il conciliatore provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni.8890

Art. 696-bis Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite

1. L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, puo' essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.
Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696.
Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

2. Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

3. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

4. Il processo verbale e' esente dall'imposta di registro.

5. Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte puo' chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

6. Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.113a115116

Art. 697 Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza

1. In caso d'eccezionale urgenza, il presidente del tribunale o il conciliatore puo' pronunciare i provvedimenti indicati negli articoli 694 e 695 con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altre parti; in tal caso puo' nominare un procuratore, che intervenga per le parti non presenti all'assunzione della prova.8890

2. Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve essere fatta notificazione immediata del decreto alle parti non presenti all'assunzione.