Sez. 3, Sentenza n. 3055 del 27/08/1969 (Rv. 342971 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - CONDIZIONI - PENDENZA DELLA STESSA CAUSA DINANZI ALLO STESSO GIUDICE - ESCLUSIONE - DISCIPLINA DELLA RIUNIONE DI CAUSE - APPLICABILITA.*
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - CONDIZIONI - PENDENZA DELLA STESSA CAUSA DINANZI ALLO STESSO GIUDICE - ESCLUSIONE - DISCIPLINA DELLA RIUNIONE DI CAUSE - APPLICABILITA.*
La litispendenza si determina per effetto della contemporanea pendenza di una stessa causa dinanzi a giudici diversi. Essa, pertanto, non ricorre allorquando la pendenza si verifichi dinanzi ad uno stesso giudice. In tal caso essendo unico l'organo giudicante non ricorre questione di Competenza per litispendenza, bensi questione di semplice riunione, anche d'ufficio, delle due cause contemporaneamente in corso dinanzi allo stesso giudice, giusta il disposto degli artt 273 e 274 cod proc civ. (V 3107-68, massima n 336006 1762-67, massima n 328623 1132-65 72-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)