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Sez. 1 - , Ordinanza n. 646 del 14/01/2019 (Rv. 652400 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - ISTANZA DEL P.M. | Legittimazione del P.M. ex art. 7, n. 1, l.fall. - Emersione dell'insolvenza solo in casi di procedimento penale - Esclusione - Desumibilità anche da condotte non riconducibili a reato ovvero in relazione a procedimenti penali non aperti - Configurabilità.
Stato
decisa il 2019-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652400-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - ISTANZA DEL P.M.

Il Pubblico Ministero è legittimato a richiedere il fallimento, ai sensi dell'art. 7, n. 1, l.fall., non solo qualora apprenda la "notitia decoctionis" da un procedimento penale pendente, ma anche ogni qualvolta la decozione emerga dalle condotte specificamente indicate nella norma sopra indicata, le quali non sono necessariamente esemplificative di fatti costituenti reato e non presuppongono come indefettibile la pendenza di un procedimento penale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 69, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 330, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)