Sez. 1, Sentenza n. 3851 del 05/11/2003 Cc. (dep. 30/01/2004) Rv. 226955 - 01
SPORT | Provvedimenti del questore relativi a turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive - Ordinanza di convalida del g.i.p. - Annullamento per insufficienza del termine a difesa - Forma: annullamento senza rinvio - Necessità - Ragione.
SPORT
In tema di provvedimenti dati dal questore con riferimento a turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive a norma dell'art. 6 della Legge n. 401 del 1989 e succ. modd., l'annullamento dell'ordinanza di convalida del g.i.p. per insufficienza del termine accordato all'interessato per l'esercizio del diritto di difesa va disposto senza rinvio, non potendo la convalida, che deve necessariamente intervenire nelle quarantotto ore successive alla trasmissione degli atti al g.i.p. a pena di inefficacia del provvedimento del questore, essere più validamente rinnovata.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 620
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)