Sez. 1, Sentenza n. 313 del 21/01/1977 (Rv. 383854 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - CONTROVERSIE ELETTORALI COMUNALI - RICORSO PER CASSAZIONE - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - NOTIFICAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - COMUNICAZIONE MEDIANTE AVVISO DI CANCELLERIA.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - CONTROVERSIE ELETTORALI COMUNALI - RICORSO PER CASSAZIONE - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - NOTIFICAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - COMUNICAZIONE MEDIANTE AVVISO DI CANCELLERIA.*
Nelle controversie in materia di elezioni comunali, il decreto di fissazione dell'udienza di discussione del ricorso per Cassazione non deve essere notificato insieme con il ricorso, ma e comunicato alle parti interessate mediante avviso di cancelleria (art 377 secondo comma cod proc civ), in forza del rinvio alle norme del codice di rito disposto dall'art 1 della legge 23 dicembre 1966 n 1147 (sostitutivo dell'art 82 del DPR 16 maggio 1960 n 570). (Conf 2612/73, mass n 366086; (Conf 3576/71, mass n 355270).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)