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Sez. 3, Ordinanza n. 29307 del 13/11/2024 (Rv. 672882-02)

RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" | Danno patrimoniale per spese di assistenza - Indennità di accompagnamento - Detrazione dal danno - Necessità - Soggetto tenuto al risarcimento diverso da quello chiamato per legge ad erogare il beneficio - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento. RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE - In genere.
Stato
decisa il 2024-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672882-02

RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO"

Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale relativo alle spese di assistenza è necessario detrarre quanto il danneggiato ha ricevuto a titolo di indennità di accompagnamento, secondo il meccanismo della cosiddetta "compensatio lucri cum damno", anche se - nella concorrenza degli altri requisiti - non vi è coincidenza tra il soggetto autore dell'illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, in quanto detta indennità è rivolta a fronteggiare e a compensare direttamente - e non mediatamente - il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito, consistente nella necessità di dover retribuire uno o più collaboratori od assistenti per le necessità della vita quotidiana del soggetto reso disabile per responsabilità del danneggiante.

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)