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Sez. 3, Ordinanza n. 19292 del 03/10/2005 (Rv. 586667 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ordinanza del giudice togato pronunciante sulle eccezioni di incompetenza - Impugnazione ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2005-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586667-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

L'ordinanza con la quale il giudice, nel disporre la prosecuzione del giudizio davanti a sè, pronuncia sulle eccezioni di incompetenza, quali quelle di litispendenza e continenza, contiene una statuizione sulla competenza, sicchè, essendo equiparabile ad una sentenza, può essere impugnata con l'istanza di regolamento di competenza, a meno che non sia emessa dal giudice di pace.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)