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Sez. 2, Sentenza n. 9643 del 11/05/2016 (Rv. 639878 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Depenalizzazione - Contestazione al trasgressore - Termine di decadenza - Decorrenza - Dalla trasmissione degli atti - Fondamento - Fattispecie in tema di abuso di informazioni privilegiate contestate dalla CONSOB.
Stato
decisa il 2016-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639878-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi (nella specie, con riguardo all'ipotesi di abuso di informazioni privilegiate in materia di intermediazione finanziaria), tanto ai sensi dell'art. 9 della l. n. 62 del 2005, quanto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della l. n. 689 del 1981 (la prima in rapporto di specialità con la seconda), il termine di centottanta giorni entro cui deve avvenire la contestazione dell'illecito decorre non dalla comunicazione della sola copia del provvedimento conclusivo del procedimento o del processo penale, ma dalla trasmissione degli atti all'autorità amministrativa (nella specie, la CONSOB), trattandosi di attività che realizza un "continuum" procedimentale diretto a trasferire nella sede amministrativa il patrimonio di conoscenze del fatto formatosi in quella penale.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 41 com. 1, Legge 18/04/2005 num. 62 art. 9 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 25 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)