Sez. 1, Sentenza n. 11066 del 26/04/1982 Ud. (dep. 22/11/1982) Rv. 156259 - 01
ARMI - ARMI AD ARIA COMPRESSA - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - PISTOLE AD ARIA COMPRESSA - COSTITUISCONO ARMI COMUNI DA SPARO.*
ARMI - ARMI AD ARIA COMPRESSA - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - PISTOLE AD ARIA COMPRESSA - COSTITUISCONO ARMI COMUNI DA SPARO.*
Le pistole ad aria compressa rientrano tecnicamente tra le armi comuni da sparo per le quali la legge penale vieta la detenzione ed il porto anche se la loro destinazione normale non è quella di offendere le persone, dovendosi aver riguardo non alla destinazione normale, ma a quella naturale ossia alla loro attitudine tecnica ad offendere le persone. (Conf mass n 149484, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 14/10/1974 num. 497 art. 11, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 2 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)