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Sez. 6 - , Sentenza n. 19775 del 07/02/2019 Ud. (dep. 08/05/2019) Rv. 275683 - 02

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - IN GENERE | False informazioni al pubblico ministero - Requisito dell'anteriorità dell'accertamento del reato oggetto del procedimento principale - Nozione - Indicazione.
Stato
decisa il 2019-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275683-02

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - IN GENERE

In tema di false informazioni al pubblico ministero, il requisito dell'anteriorità dell'accertamento del reato oggetto del procedimento principale, cui è preordinato l'obbligo di sospensione imposto dall'art.371-bis, comma 2, cod.pen., presuppone l'intervenuta definizione del procedimento nel cui ambito le false informazioni sono state rese e non di uno diverso, formato per separazione da quello principale e iscritto per taluno soltanto dei reati investiti dall'ipotizzata condotta di mendacio.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza relativa alle false informazioni al pubblico ministero sul presupposto che tali dichiarazioni riguardavano i reati di omicidio ed usura e solo per quest'ultimo, oggetto di stralcio, era intervenuto il decreto di archiviazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 371 bis com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)