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Sez. 1, Sentenza n. 4760 del 03/04/2002 (Rv. 553483 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ | Sospensione della liquidazione conseguente a proposta di concordato - Facoltà del giudice delegato - Esercizio - Modalità.
Stato
decisa il 2002-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553483-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ

In tema di fallimento, il potere del giudice delegato di sospendere la liquidazione dell'attivo fallimentare a seguito della presentazione di una proposta di concordato deve essere esercitato con riferimento a quello che lo stesso giudice delegato, delibando la proposta, si rappresenti come l'interesse dei creditori del fallito proponente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)