Sez. 1, Sentenza n. 4760 del 03/04/2002 (Rv. 553483 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ | Sospensione della liquidazione conseguente a proposta di concordato - Facoltà del giudice delegato - Esercizio - Modalità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ
In tema di fallimento, il potere del giudice delegato di sospendere la liquidazione dell'attivo fallimentare a seguito della presentazione di una proposta di concordato deve essere esercitato con riferimento a quello che lo stesso giudice delegato, delibando la proposta, si rappresenti come l'interesse dei creditori del fallito proponente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)