Sez. 1, Sentenza n. 11211 del 12/06/2004 (Rv. 573631 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE | Decisione di inammissibilità del ricorso - Forma - Sentenza - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE
La decisione con la quale viene dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione, se adottata all'esito di una udienza pubblica, deve essere assunta (non con ordinanza, ma) con sentenza, le cui forme debbono ritenersi prescritte (salvo le deroghe che risultino espressamente stabilite dalla legge) tutte le volte che, all'esito di una pubblica udienza di discussione, si adotti un provvedimento collegiale che comporti la definizione del giudizio davanti al giudice adito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)